Gli Uffici diano sistematica e puntuale esecuzione alle sentenze

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I rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari sono al centro della circolare n. 49 emessa dalle Entrate il 1° ottobre 2010. Il principio contenuto recita che: “così come devono provvedere al recupero delle somme stabilite in sentenza, con pari tempestività, gli Uffici sono tenuti ad effettuare i rimborsi che, in base a pronunce giurisdizionali, spettano ai contribuenti”. In quanto derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, gli stessi dovranno essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo.

Pertanto:

- le competenti strutture territoriali provvedono, anche prima della scadenza del termine ex lege dei 90 giorni dalla notificazione della sentenza, all’esecuzione dei rimborsi in esame se siano a conoscenza certa, anche se informale, di una pronuncia emessa dalle Ct centrale, provinciale o regionale favorevole al contribuente, senza attendere la notifica della sentenza e senza alcuna richiesta o sollecitazione dal contribuente;

- le sentenze di cui si tratta sono quelle relative ad atti impositivi, di liquidazione, di irrogazione sanzioni e di riscossione;

- si effettuerà il rimborso in esecuzione di sentenze passate in giudicato per le controversie concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, tuttavia se è superfluo aspettare il passaggio in giudicato della sentenza, perché riconosciuta legittima la richiesta del contribuente (acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente), allora l’Ufficio si attiverà prontamente per l’erogazione del rimborso per evitare di incappare in giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata della sentenza e per ridurre gli interessi.
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