Trattamenti di integrazione salariale, importi massimi
Pubblicato il 01 febbraio 2018
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La circolare INPS n. 19 del 31 gennaio 2018 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale
Per quanto concerne, nello specifico, i trattamenti di integrazione salariale, l’Istituto ha reso noti gli importi massimi mensili e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Trattamenti di integrazione salariale
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Retribuzione (euro)
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Tetto
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Importo lordo (euro)
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Importo netto (euro)
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Inferiore o uguale a 2.125,36
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Basso
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982,40
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925,03
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Superiore a 2.125,36
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Alto
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1.180,76
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1.111,80
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Viene, inoltre, sottolineato che per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Ricorda, ancora, la circolare che detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
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Retribuzione (euro)
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Tetto
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Importo lordo (euro)
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Importo netto (euro)
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Inferiore o uguale a 2.125,36
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Basso
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1.178,88
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1.110,03
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Superiore a 2.125,36
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Alto
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1.416,91
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- eDotto.com – Edicola del 13 novembre 2018 – CIG: calcolo del quinquennio mobile e del biennio mobile – Schiavone
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