Gli immobili strumentali “fanno” reddito

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22587, depositata il 20 ottobre 2006, fa chiarezza sulla corretta applicazione degli articoli 43 e 65 del Tuir. Prendendo in esame il caso di un imprenditore individuale che svolgeva l’attività di gestione di un albergo in un immobile posseduto dallo stesso e poi ceduto a titolo oneroso, i Supremi giudici hanno riconosciuto che: gli immobili strumentali per natura, utilizzati dall’imprenditore individuale esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, devono essere considerati relativi all’attività, anche se non sono stati iscritti nel libro degli inventari o in quello dei beni ammortizzabili. Perciò, anche se l’imprenditore non ha mai dedotto le quote di ammortamento del costo di acquisto e delle spese migliorative, questi beni non possono essere considerati personali e la plusvalenza, realizzata mediante cessione a titolo oneroso, concorre a formare il reddito d’impresa.

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