Giustizia, Equitalia all’incasso
Autore: eDotto
Pubblicato il 01 settembre 2008
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Già la Finanziaria 2008 poteva essere considerata il primo intervento legislativo ad avere l’intento di migliorare i rapporti tra la società di riscossione Equitalia e i contribuenti. Il percorso in tal senso non si è arrestato con le norme in vigore, tra cui si deve annoverare anche il Dl 112/2008, ma vede in atto un progetto, al momento, ancora in Parlamento. Si tratta del Ddl n. 1441 (atto Camera), che dovrebbe introdurre una modifica alla Legge n. 244/07 in materia di recuperi spese di giustizia che derivano da procedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi. La Manovra per il 2008 aveva fissato un rigido iter per la riscossione di tali somme, stabilendo che l’Agente per la riscossione è chiamato a procedere all’acquisizione dei dati anagrafici del debitore e alla quantificazione del credito, una volta che le pene pecuniarie e le spese di giustizia generali sono divenute definitive, nella misura stabilita dal decreto del ministro della Giustizia adottato ai sensi del Testo unico. Fatti gli opportuni accertamenti, Equitalia può, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento di condanna, procedere all’iscrizione a ruolo delle somme da riscuotere. In un secondo momento, lo stesso Agente per la riscossione dovrà notificare al debitore una comunicazione con l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e rilasciare contestualmente la cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato con la comunicazione bonaria, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà all’esecuzione forzata. A cavallo di queste ultime due fasi, il Ddl 1441 ha previsto la possibilità per il debitore, nel caso si trovasse in ipotesi di temporanea difficoltà ad adempiere, di richiedere la ripartizione del pagamento del credito, fino a un massimo di 72 rate mensili. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Così, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
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