Giudizio di risarcimento: riduzione o aggravamento del danno non sono domande nuove

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Giudizio di risarcimento: riduzione o aggravamento del danno non sono domande nuove

Nel giudizio di risarcimento del danno, sia da inadempimento contrattuale sia da fatto illecito, non costituiscono domande nuove:

  • la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa;
  • la deduzione dell’aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda originaria.

La richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una domanda nuova, domanda, tuttavia, ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'articolo 153 Cpc.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 25631 del 15 ottobre 2018.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno ricordato come, in via generale, una volta proposta una determinata domanda di risarcimento del danno, fondata su uno specifico fatto costitutivo, il mutare l’uno o l’altro di tali elementi significa ampliare non già l'oggetto del pronuntiare, bensì l'oggetto del cognoscere richiesto al giudice, con la conseguenza che tale mutamento è inammissibileperché costituirebbe un mutamento della domanda originariamente proposta”.

Quando l'attore può domandare il risarcimento di danni diversi?

Tuttavia – ha ammesso la Sesta sezione civile - tale principio non è inderogabile.

Ad esso, infatti, può derogarsi quando l'attore:

  • riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;
  • deduca che il danno originariamente lamentato in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del tatto generatore;
  • senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.

Ne discende – ha concluso la Corte - che la riduzione della domanda, la domanda di danni incrementali e i fatti sopravvenuti sono le tre ipotesi in cui è consentito all'attore domandare il risarcimento di danni diversi, per quantità o (nel terzo caso) anche per qualità rispetto a quelli inizialmente prospettati con la citazione od il ricorso introduttivi del giudizio.

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