Giudizio civile e giudizio penale autonomi e separati
Pubblicato il 16 luglio 2019
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La Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 18918 del 15 luglio 2019, ha reso alcune precisazioni in ordine al rapporto tra giudizio penale e giudizio civile.
Un rapporto che gli Ermellini precisano essere improntato, in base all'attuale formulazione degli articoli 75 e 652 c.p.p., ai principi di autonomia e separazione.
Giudizio civile, quando deve essere sospeso?
Difatti, il novellato articolo 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto qualora l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado.
Solo nelle ipotesi considerate si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, giudizio civile che, ciò posto, non può giungere anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale, in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.
La residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, tale da rendere necessaria la sospensione del giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, si ha nel caso in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, ciò a condizione che la sentenza in procinto di essere pronunciata nel processo penale possa esplicare, nel caso concreto, efficacia di giudicato nel processo civile.
In definitiva - si legge nella decisione - “per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale”.
Giudizio civile da non sospendere solo per fatti comuni
Nel caso esaminato dalla Sesta Sezione civile, in particolare, è stato ritenuto che l'accertamento in sede penale di una eventuale responsabilità in capo al presidente del Consiglio di amministrazione di una banca, per aver svolto una illecita attività finanziaria in proprio, parallela a quella istituzionale, avvalendosi del suo ruolo istituzionale, e causando così all'istituto di credito un danno all'immagine, non costituisse presupposto necessario perché la banca potesse promuovere, nei suoi confronti, azione generale di risarcimento dei danni, per il pregiudizio che le aveva provocato nella sua scorretta gestione dei capitali affidatigli dai clienti.
Poiché non si trattava di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi, il giudizio civile non andava sospeso.
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