Giudici onorari: no al limite decennale per la rilevanza dell'anzianità
Pubblicato il 08 gennaio 2026
In questo articolo:
- Giudici onorari: la Consulta dice no al limite decennale dell’anzianità
- Il quadro normativo
- La questione sollevata dal TAR Lazio
- Il criterio dell’anzianità nella legge delega
- Il limite decennale del decreto legislativo n. 116 del 2017
- Il ragionamento della Corte costituzionale
- Il capovolgimento dei criteri di preferenza
- La decisione
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Con la sentenza n. 213, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina dei criteri di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, dichiarando l’illegittimità costituzionale del limite massimo di dieci anni previsto per la valutazione dell’anzianità professionale.
La pronuncia assume rilievo sistematico in quanto chiarisce i limiti dell’esercizio della delega legislativa e riafferma la centralità dell’esperienza professionale nella selezione dei magistrati onorari.
Giudici onorari: la Consulta dice no al limite decennale dell’anzianità
Il quadro normativo
La questione sottoposta al vaglio della Consulta riguarda l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116/2017, adottato in attuazione della legge delega n. 57/2016.
La norma disciplina i criteri di prevalenza applicabili, a parità di titoli preferenziali, nelle procedure di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione dell’anzianità professionale entro il limite massimo di dieci anni.
La questione sollevata dal TAR Lazio
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale, denunciando la violazione dell’articolo 76 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato avrebbe introdotto un limite non previsto dalla legge delega, alterando l’ordine dei criteri di preferenza stabilito dal Parlamento.
Il criterio dell’anzianità nella legge delega
L’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge n. 57 del 2016 stabilisce che, a parità di titolo preferenziale, abbia precedenza il candidato con la più elevata anzianità professionale e, solo in caso di ulteriore parità, quello di minore età anagrafica. La disposizione, caratterizzata da un elevato grado di dettaglio, non prevede alcun limite temporale alla rilevanza dell’esperienza professionale.
Il limite decennale del decreto legislativo n. 116 del 2017
Il decreto legislativo n. 116/2027 ha introdotto un tetto massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale o di servizio. Tale previsione ha prodotto l’effetto di neutralizzare l’esperienza maturata oltre la soglia indicata, determinando, nei casi di anzianità superiore, la prevalenza del criterio della minore età anagrafica.
Il ragionamento della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di delegazione legislativa, ribadendo che la discrezionalità del Governo deve essere esercitata nel rispetto del grado di specificità dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.
Nel caso di specie, la legge delega richiedeva una trasposizione puntuale e fedele del criterio di preferenza, non consentendo integrazioni idonee a modificarne la ratio.
Il capovolgimento dei criteri di preferenza
Secondo la Consulta, il limite decennale ha finito per capovolgere il rapporto tra i criteri indicati dalla legge delega, facendo prevalere in concreto la minore età anagrafica sulla maggiore anzianità professionale.
Tale esito si è manifestato nella vicenda oggetto del giudizio principale, in cui un candidato con maggiore esperienza professionale è stato superato in graduatoria da concorrenti più giovani.
La decisione
La Corte costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo richiamato, limitatamente alle parole "con il limite massimo di dieci anni di anzianità", per violazione dell’articolo 76 della Costituzione.
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