Giubbotto retroriflettente per ciclisti sia in galleria che, di sera, fuori dai centri abitati
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 ottobre 2010
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A partire da oggi, 12 ottobre, sono operative le norme introdotte dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) relativamente all'uso del casco protettivo per i motocicli e del giubbotto retroriflettente per i ciclisti.
In particolare, per guidare i ciclomotori non sarà più consentito l'uso del casco cosiddetto a “scodella” ma potranno essere utilizzati solo caschi integrali, forniti cioè di adeguate protezioni laterali ed omologati secondo le previsioni internazionali (articolo 171 comma 1, Codice della strada). In caso di mancato rispetto di tale previsione, è prevista la sanzione pecuniaria di 74 euro, la confisca del casco e il fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni; nell'ipotesi di reiterazione nel corso di due anni, il fermo sarà di 90 giorni.
Per quel che riguarda i ciclisti, è previsto l'obbligo di indossare il giubbotto rifrangente nelle gallerie e, fuori dei centri abitati, a partire da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba (articolo 182 del Codice della strada). I giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità dovranno avere le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2003. Per chi non rispetti detto obbligo verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a 23 euro.
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