Giornale telematico. Il direttore risponde dell’articolo non firmato

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Giornale telematico. Il direttore risponde dell’articolo non firmato

La testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'articolo 1 della Legge n. 47/1948, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Dalla riconducibilità della testata giornalistica telematica alla nozione di "stampa", consegue la sottoposizione di questa particolare forma di "giornale" alla relativa disciplina costituzionale e ordinaria.

Alla stessa, così, si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero (di cui all'articolo 21 della Costituzione), ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto dell’articolo 57 del Codice penale.

Quest’ultimo, si ricorda, estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile.

E’ quest’ultimo, quindi, che ne risponderà qualora non abbia provveduto alla pronta rimozione dell’articolo anonimo.

Così la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 13398 depositata il 22 marzo 2018.

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