Gestione separata: inviti all’iscrizione. L’INPS spiega cosa fare

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Gestione separata: inviti all’iscrizione. L’INPS spiega cosa fare

Con il messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 l’INPS rende noto che sta inviando una comunicazione informativa per invitare all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 i contribuenti che risultano non iscritti.

La campagna di informazione avviata dall’INPS interessa tutti quei soggetti per i quali, pur in presenza di contribuzione in qualità di collaboratore coordinato e continuativo o di amministratore di società o di lavoratore autonomo occasionale o di libero professionista, risulta assente l’iscrizione alla Gestione Separata, dovuta in base all’articolo 2, comma 27, legge n. 335/1995.

Cosa si deve fare in caso di ricezione? Quali sono le conseguenze se si ignora la comunicazione ricevuta dall’INPS?

Di seguito tutte le risposte fornite dall'INPS.

Comunicazione dall’INPS

Innanzitutto è bene far presente che la comunicazione giunge sull’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica e contiene un messaggio “di invito” all’iscrizione alla Gestione separata.

Nella comunicazione l’INPS informa il lavoratore che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, se non procede alla regolarizzazione, l’Istituto considererà come data di iscrizione:

  • per i liberi professionisti, “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi”;
  • per i parasubordinati, “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati”.

ATTENZIONE: L’INPS fa presente che tali date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con ripercussioni sulla posizione previdenziale dell’assicurato dovute per esempio ad un minore numero di mesi di contribuzione.

La comunicazione arriva da parte di “INPS Comunica” con oggetto “Iscrizione alla Gestione Separata”.

Cosa succede se si ignora la comunicazione

Come evidenziato dall’INPS nelle FAQ allegate al citato messaggio n. 2535 del 2023 (Allegato n. 1), il contribuente può anche decidere di ignorare la comunicazione con le seguenti conseguenze:

  • se collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale, sull'estratto conto risulterà la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati;
  • se libero professionista, risulterà la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi, l’Istituto invita il contribuente a verificare sull’estratto conto che tale data corrisponda alla data di inizio della tua attività, altrimenti l’accredito della contribuzione potrebbe non coprire i primi mesi lavorati

Delega ad intermediario

L’iscrizione alla Gestione Separata può essere fatta direttamente dal contribuente, da un professionista intermediario o dal patronato.

Cosa fare in caso di errori

L’INPS fa presente che qualora, a seguito delle verifiche effettuate, si ravvisassero errori nella data registrata o in estratto conto è necessario effettuare l’iscrizione o, in alternativa, scrivere sul cassetto previdenziale alla sede INPS di competenza dichiarando, nel primo caso, la data di inizio attività corretta e, nel secondo caso, inviando una dichiarazione con la data di inizio attività.

Altri casi particolari

Se si ha solo contribuzione come prestatore occasionale (c.d. voucher) non è necessario iscriversi alla Gestione Separata. Pertanto l’INPS fa presente che se si riceve la comunicazione di iscrizione alla Gestione separata come “parasubordinato” pur avendo solo contributi come prestatore occasionale con i c.d. voucher  “non è necessario fare nulla". In ogni caso è possibile controllare i dati presenti sull’estratto conto e comunicare alla sede di competenza di aver ricevuto la segnalazione per una possibile verifica sulla posizione contributiva.

Diversamente per il professionista iscritto alla Cassa professionale autonoma che nei primi anni dell’attività ha compilato il quadro RR, sez. II, della dichiarazione dei redditi. Anche se non versa più alla Gestione Separata INPS deve iscriversi alla stessa e indicare correttamente la data di inizio di attività. Con l’iscrizione potrà accedere al proprio Cassetto previdenziale professionisti e verificare la contribuzione versata in Gestione separata e se vi sono anomalie o situazioni debitorie.

Iscrizione alla Gestione separata

Da ultimo è importante ricordare che l’iscrizione alla Gestione separata:

  • può essere effettuata in via telematica sul sito istituzionale INPS con il servizio online “Gestione separata – iscrizione”;
  • è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sui lavoratori parasubordinati, per i quali l’obbligo contributivo alla Gestione separata è in capo al committente e sui lavoratori autonomi professionisti vale a dire coloro che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il lavoratore che ha contribuzione presso la Gestione separata come “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) e come “lavoratore autonomo professionista” deve iscriversi per entrambe le tipologie. a cui corrisponderanno due distinte posizioni anagrafiche.

Infine, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

 

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