Gestione separata, indennità straordinaria di continuità reddituale

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Gestione separata, indennità straordinaria di continuità reddituale

L’Inps con la circolare 30 giugno 2021, n. 94, rende note le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) destinata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono attività di lavoro autonomo in maniera abituale, con riferimento all’esercizio di arti e professioni.

I requisiti per beneficiare dell’indennità ISCRO sono:

  • iscrizione alla Gestione Separata;
  • non essere destinatari di trattamento pensionistico e non essere iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie dalla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’indennità;
  • non essere titolari di Reddito di Cittadinanza alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’indennità;
  • nell’anno precedente alla presentazione della domanda, avere prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • nell’anno precedente alla presentazione della domanda, aver dichiarato un reddito di lavoro autonomo non superiore a 8.145 euro, rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in possesso del DURC attestante la regolarità contributiva obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • non essere destinatari di indennità di disoccupazione NASPI e DIS – COLL.

La prestazione ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

Ai sensi dell’art. 1, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’importo dell’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso all’Inps alla data di presentazione della domanda.

La misura della prestazione non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro mensili. Qualora dovesse risultare inferiore al minimo o superiore al massimo, l’indennità sarà erogata, rispettivamente, in misura pari a 250 euro ovvero 800 euro.

L’indennità sarà erogata per sei mensilità a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’accesso alla prestazione è ammesso una sola volta nell’arco del triennio 2021 – 2023.

La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno, tramite accesso ai servizi per la prestazione ISCRO con le seguenti credenziali:

  • PIN INPS;
  • SPID;
  • Carta di identità elettronica;
  • Carta nazionale dei servizi.

Con riferimento all’anno 2021 la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° luglio.

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