Gestione separata, aliquote contributive per l’anno 2021
Pubblicato il 05 febbraio 2021
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Con la circolare 5 febbraio 2021, n. 12, l'Istituto previdenziale rende noti i c.d. minimali e massimali applicabili al calcolo contributivo per gli iscritti alla Gestione separata, nonché le aliquote da applicare per la determinazione dell'onere previdenziale.
Collaboratori e figure assimilate
L’aliquota contributiva per i redditi dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, rimane al 33% così come previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 57.
Si applicano, altresì, in aggiunta alla predetta percentuale, le seguenti aliquote:
- 0,50%, ai sensi dell'art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare ed alla malattia;
- 0,22%, secondo quanto previsto dall'art. 7, Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'estensione della tutela a sostegno della maternità e della paternità;
- 0,51%, disposta dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 7, per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i collaboratori titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza, l’aliquota è pari al 24%.
Collaboratori e figure assimilate |
|||||
Soggetti iscritti |
Ctr. IVS |
Ctr. minori |
Ctr. matern. |
Dis-Coll |
Ctr. totale |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta la contribuzione Dis-Coll |
33,00% |
0,50% |
0,22% |
0,51% |
34,23% |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali NON è dovuta la contribuzione Dis-Coll |
33,00% |
0,50% |
0,22% |
- |
33,72% |
Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria |
24,00% |
- |
- |
- |
24,00% |
Per quanto concerne la ripartizione del contributo previdenziale si rammenta che, nei rapporti rientranti in tale fattispecie, la contribuzione è per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, da trattenere direttamente sul prospetto paga.
Il versamento della contribuzione è onere del committente che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. In applicazione del principio di cassa, le somme ed i valori corrisposti per le prestazioni rese nella mensilità di dicembre e pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (principio di cassa allargato) dovranno ritenersi, come avviene per l'imputazione annua del reddito percepito, di competenza dell'anno precedente.
Lavoratori autonomi
Diversamente per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati, che esercitano professionamente e abitualmente le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, prevede un aumento pari allo 0,26%, per l’anno 2021, e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). L’aliquota contributiva per IVS resta ferma al 25%.
Ne consegue che, per tale categoria di lavoratori, le aliquote previste per il 2021 sono:
- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 165;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16.
- aliquota contributiva aggiuntiva per ISCRO pari allo 0,26%, ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Resta confermata al 24% l’aliquota contributiva per i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza.
Professionisti |
||||
Soggetti iscritti |
Ctr. IVS |
Aliquota agg. |
Iscro |
Ctr. totale |
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,00% |
0,72% |
0,26% |
25,98% |
Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria |
24,00% |
- |
- |
24,00% |
Il minimale contributivo per l’anno 2021 è pari a euro 15.953,00, ai sensi della legge 2 agosto1990, n. 223.
Di conseguenza per i lavoratori iscritti ai quali si applica l’aliquota del 24%, si avrà l’accredito di un anno di contribuzione con un versamento pari a euro 3.828,72, mentre per i lavoratori ai quali si applica l’aliquota maggiore si avrà l’accredito con un versamento pari a:
- 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
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