Gestione crediti cartolarizzati senza IVA
Pubblicato il 18 novembre 2016
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Con la risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha offerto la propria consulenza giuridica circa la corretta interpretazione dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972, sul regime IVA applicabile ai servizi di servicing forniti dalla banca originator nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Servizi di servicing assimilabili alla gestione crediti e quindi esenti
Nella risoluzione n. 106/2016, le Entrate hanno spiegato quale sia il corretto regime fiscale da applicare alle commissioni che le banche addebitano alle “società veicolo” nelle operazioni di cartolarizzazione, che appunto sono operazioni di cessione crediti o di altre attività finanziarie negoziabili da parte di una banca “originator” ad una società veicolo (cosiddetta Spv).
L'Agenzia ripercorre la normativa delle suddette operazioni, che sono disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, e dopo aver precisato che per alcune tipologie di servizi finanziari è espressamente previsto il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972), conclude affermando che, data la natura complessa dell’attività di servicing, la stessa deve essere inquadrata nel più ampio perimetro dell’attività di “gestione di crediti”, esente da Iva, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, n. 1.
Pertanto, secondo la risoluzione n. 106/2016, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, in cui il soggetto che presta i servizi di riscossione, di cassa e di pagamento è il concedente il credito (originator), i servizi di servicing possono fruire del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti.
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