Artigiani, commercianti e autonomi: l'INPS spiega come compilare il Quadro RR

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Artigiani, commercianti e autonomi: l'INPS spiega come compilare il Quadro RR

Con la circolare n. 72 del 14 giugno 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024 PF”, riguardanti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative Gestioni previdenziali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, legge n. 335 dell'8 agosto 1995, comma 26).

Ambito di applicazione

L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che i soggetti iscritti all'Inps, esclusi i coltivatori diretti, devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella dichiarazione dei redditi.

Altresì, l'articolo 18, comma 4, dello stesso decreto prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali dovuti devono essere effettuati entro gli stessi i termini stabiliti per il pagamento delle somme dovute in base della dichiarazione dei redditi.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 68687 del 28 febbraio 2024, ha approvato il modello "Redditi 2024-PF" per il periodo d'imposta 2023 che include il Quadro RR, la cui compilazione è obbligatoria per:

  • gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I);
  • per gli iscritti alla Gestione separata, ovverosia i liberi professionisti (sezione II);
  • i lavoratori dello sport dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (sezione III).

Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR deve essere compilato nel seguente modo:

  • sezione I - vanno indicati i contributi previdenziali dovuti per l’anno 2023 dai titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario nonché dai soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori);
  • sezione II - dedicata ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335 comma 26, inclusi i magistrati onorari, i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari e i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o lo sono solo parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la propria Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato facoltà di non versamento o iscrizione in base agli statuti o regolamenti, (sono invece esclusi, i magistrati onorari confermati e non esclusivisti, i professionisti obbligati al versamento della contribuzione previdenziale c.d. contributo soggettivo presso le Casse professionali autonome, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono soggetti a un'altra forma di previdenza assicurativa, come le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci).
  • sezione III - destinata ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata.

NOTA BENE: Se il contribuente è tenuto a compilare sia la sezioni I che la sezione II, devono essere seguite le istruzioni specifiche per ciascuna sezione, garantendo la corretta determinazione e il versamento dei contributi previdenziali dovuti.

Calcolo acconto per l'anno d'imposta 2024

L'acconto per il 2024 deve essere calcolato applicando le seguenti aliquote:

  • 25% per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • 0,72% aggiuntiva per la tutela di maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
  • 0,35% per l'indennità ISCRO, a carico dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme previdenziali.

Termini e modalità di pagamento

Per l’anno corrente, i contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro le seguenti scadenze:

  • 1° luglio 2024, versamento a saldo per l'anno di imposta 2023 e primo acconto per l'anno 2024;
  • 31 luglio 2024 per coloro che si avvalgono della rateazione;
  • 2 dicembre 2024, versamento del secondo acconto per l'anno di imposta 2024.

Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione riguarda esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024.

Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2023 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2024.

Con l'entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, i contribuenti possono pagare il saldo 2023 in forma rateale, completando il pagamento entro il 16 dicembre 2024. Le scadenze per i versamenti rateali sono unificate al giorno 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non.

La rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024. La predetta somma deve essere versata separatamente utilizzando le seguenti causali contributo:

  • API (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • CPI (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • DPPI (liberi professionisti e lavoratori autonomi del settore sportivo dilettantistico).

Modalità di versamento

Il contribuente, entro le date di scadenza sopra illustrate, deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR7 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo i seguenti codici tributo:

  • PXX/P10 – per i contribuenti privi di altra forma di previdenza obbligatoria;
  • PXXR/P10R – per i contribuenti che si avvalgono della rateazione e sono pensionati o coperti da altra previdenza obbligatoria.
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