Geografia giudiziaria. La Consulta boccia anche la questione sollevata dal Friuli – Venezia Giulia
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 luglio 2013
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Con sentenza n. 234 del 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia relativamente agli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, del Decreto legislativo n. 155/2012 di riordino della geografia giudiziaria nella parte che aveva disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non prevedendo il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza.
La Regione aveva assunto una violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, atteso che la delega legislativa sarebbe stata illegittimamente conferita dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 148/2011.
Secondo la Consulta, per contro, le violazioni della Costituzione denunciate non riguardavano direttamente le competenze regionali e non ridondavano, pertanto, su queste ultime. La dedotta violazione – spiega la Corte - “non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Geografia giudiziaria senza danni per gli enti
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