Genitori vicini Gratuito patrocinio resta
Pubblicato il 17 dicembre 2016
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Il giudice non può revocare il beneficio del gratuito patrocinio, solo perché il giovane, ancorché privo di redditi, abiti nello stesso edificio dei genitori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato, avverso il provvedimento della Corte d’appello che disponeva la revoca d’ufficio dell’ammissione al gratuito patrocinio.
I giudici territoriali, in particolare, avevano evidenziato come in tal caso sussistessero elementi di carattere presuntivo ed indiziario dai quali desumere che il ricorrente beneficiasse ancora del mantenimento del proprio ambito familiare, dovendo presumersi il permanere della convivenza, al di là del dato meramente formale che il giovane risultasse trasferito in altro numero civico nello stesso complesso condominiale. E ciò, nonostante la certificazione di nulla tenenza del ricorrente, in quanto l’esclusione del gratuito patrocinio in favore dello stesso trovava giustificazione previa sommatoria dei redditi dei suoi familiari conviventi.
Valenza probatoria autocertificazioni
Argomentazione, questa, bocciata dalla Cassazione, che richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’ammissibilità al gratuito patrocinio, l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria ed il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, che potrà essere revocato, semmai, solo a seguito di verifica negativa dell’intendente di finanza.
Prova contraria con presunzioni gravi precise concordanti
Spetta dunque al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, mentre spetta al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Con la precisazione, tuttavia, che ogni eventuale prova ad esse contraria richiede la corretta individuazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui ammissione consenta di ritenere il superamento dei limiti previsti dalla legge.
Revoca beneficio previo accertamento finanza
Alla luce di ciò, pertanto – proseguono gli ermellini - il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare, nel caso de quo, un ben più rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria onde verificare, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, sulla base di presunzioni, che il richiedente continuasse a valersi dei contributi dei familiari con lui conviventi, anche se non più inseriti nell'ambito di un unico nucleo anagrafico.
Al contrario – conclude la Corte con sentenza n. 53356 del 15 dicembre 2016 – la Corte distrettuale si è invece limitata, in maniera del tutto apparente ed illogica ed anche in contrasto con le precise risultanze anagrafiche, a ritenere che la convivenza non si fosse mai interrotta, rendendo il ricorrente partecipe pro quota dell’intero reddito familiare, nonostante lo stesso risultasse ormai da anni componente di autonomo nucleo ed avesse certificato, per l’anno di riferimento, di non aver prodotto reddito assoggettabile ad imposte.
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