Fusione per incorporazione: sì all’imposta sostitutiva se c’è disallineamento

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Fusione per incorporazione: sì all’imposta sostitutiva se c’è disallineamento

Con due risposte ad istanze di interpello, l’Agenzia delle Entrate analizza la possibilità di beneficiare dell’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

In particolare, le società istanti chiedevano all’Amministrazione finanziaria se con l’operazione straordinaria si potesse configurare il presupposto per l’accesso al regime dell’affrancamento dei maggiori valori iscritti nel bilancio dell’incorporante, dal momento che la successione nei saldi del bilancio consolidato fa emergere quel disallineamento tra maggiori valori civilistici iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali che, anche seguendo la prassi dell’Agenzia delle entrate, le discipline di affrancamento intendono eliminare.

Fusioni tra entità under common control

Le due operazioni di fusione per incorporazione che vengono sottoposte all’attenzione dell’Agenzia sono attuate nell’ambito di uno stesso gruppo da una società nei confronti di società partecipate. Al termine dell’operazione, l’incorporante annullerà le proprie partecipazioni nelle incorporande e non modificherà il proprio oggetto sociale.

Le fusioni sono realizzate in ambito Ias/Ifrs ed essendo qualificabili come business combination under common control sono contabilizzate secondo le indicazioni contenute nei documenti Opi n. 1 e n. 2 di Assirevi.

A fusione completata, l’incorporante iscriverà nel proprio bilancio una “Lista clienti” che avrà un determinato valore netto contabile, con il relativo “Fondo imposte differite”, in quanto già iscritta nel bilancio consolidato della controllante. Inoltre, in applicazione del principio di continuità dei valori, la “Lista” risulterà iscritta nel bilancio separato post-fusione dell’incorporante.

Le due società, alla luce di tali considerazioni, ritengono di poter accedere al regime di affrancamento previsto dall’articolo 15, comma 10, del D.L. 185 del 2008.

Si ricorda, a tal proposito, che a seguito di operazioni straordinarie neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) esiste la possibilità di affrancare i maggiori valori degli asset rivenienti cosicché i successivi ammortamenti siano deducibili. Tali regime di affrancamento sono disciplinati dall’articolo 176 del Tuir e dal citato Dl 185/2008 (articolo 15).

Agenzia Entrate: disallineamento fra valori contabili e fiscali può essere riallineato

L’Agenzia, nelle sue risposte n. 59 e 60 del 18 febbraio 2019, analizzati i casi di specie, arriva a concludere che in deroga alle disposizioni del Tuir, “il comma 10 dell’articolo 15 prevede che “i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter” con le peculiari aliquote e modalità previste nel medesimo testo legislativo”.

In entrambi i casi descritti nelle istanze di interpello, la “Lista clienti” rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato dell’incorporante in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie nelle società incorporate.

Inoltre, la successiva incorporazione che l’istante intende porre in essere tra entità under common control comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.

Alla luce di tutto ciò - secondo le Entrate - nella misura in cui una fusione tra entità under common control comporti, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti del Dl 185/2008, mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.

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