Fusione per incorporazione, sull’incorporante l'una tantum contro il caro bollette
Pubblicato il 13 ottobre 2022
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In caso di fusione per incorporazione, il soggetto tenuto al versamento del contributo straordinario sugli extra-profitti, di cui all’articolo 37 del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (cosiddetto decreto Ucraina), è la società incorporante che subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata.
La precisazione è stata resa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 500 del 12 ottobre 2022, nella quale, appunto, vengono chiariti alcuni aspetti in merito alle ipotesi in cui obbligati al pagamento dell’indennità una tantum contro il caro bollette siano due soggetti interessati da un’operazione straordinaria.
Fusione per incorporazione tra società operanti nel settore energetico e petrolifero
L’interpello è stato sollevato da una società che esercita l’attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento che ha incorporato, con effetti giuridici e contabili al 1° gennaio 2022, un soggetto operante nello stesso settore.
Da tale data, infatti, la incorporante è subentrata in tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla società incorporata.
Per la tipologia di attività svolta da ciascuna società, entrambe - al ricorrere degli altri presupposti normativamente previsti - sarebbero tenute al versamento del contributo straordinario per il contrasto del caro bollette introdotto dal decreto Ucraina.
Ciò posto, la società incorporante chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa le modalità di determinazione della base imponibile del contributo straordinario di cui al suddetto articolo 37 del Dl n. 21/2022.
Decreto Ucraina, contributo straordinario sugli extraprofitti delle energivore
Nella risposta n. 500/2022, si ricorda che l'articolo 37 del Dl n. 21/2022, al fine di contenere per le imprese ed i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l'anno 2022, l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Tale contributo straordinario è:
- dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;
- è stabilito nella misura del 25% dell'anzidetto incremento e si applica se l'incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5milioni.
Con riferimento al quesito sollevato dalla società istante, l’Agenzia ricorda che nella circolare 22/2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l'attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle Lipe riferibili al periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022.
NOTA BENE: Pertanto, nell'ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell'incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle Lipe, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, con riferimento al caso di specie, il soggetto su cui ricade l'obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante ALFA, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione (1° gennaio 2022), subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all'Imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo in esame.
In conclusione, per la quantificazione del contributo straordinario, rileverà l'incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, risultanti dalle Lipe, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive Iva, riportati nelle Lipe, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Se dal confronto tra i due saldi integrati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento, secondo i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati.
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