Frontalieri Italia-Svizzera: opzione per la sostitutiva

Pubblicato il



Frontalieri Italia-Svizzera: opzione per la sostitutiva

Il decreto Omnibus, n. 113/2024, presente il 9 agosto 2024 sulla Gazzetta Ufficiale, introduce una nuova regolamentazione per la tassazione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, stabilendo una imposta sostitutiva del 25% per i lavoratori che risiedono nei comuni di confine recentemente riconosciuti.

Ne parla l’articolo 6 del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, riprendendo il disegno di legge del 24 giugno 2024 relativo all’armonizzazione delle condizioni di lavoro e le politiche fiscali dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.

La necessità di questo cambiamento deriva dall'accordo tra Italia e Svizzera del 2020 che ha esteso l'elenco dei comuni considerati di frontiera rispetto a quello del 1974. Tuttavia, secondo il nuovo accordo, i lavoratori che erano già impiegati in Svizzera ma vivevano nei comuni recentemente aggiunti alla lista non godevano degli stessi benefici fiscali dei “vecchi” frontalieri, creando una disuguaglianza.

Per risolvere questo problema, è stata proposto e approvato un disegno di legge specifico nel giugno 2024, ora trasfuso nel decreto legge 113/2024.

Lavoratore frontaliero

Va detto che per "lavoratore frontaliero" si intende colui che risiede fiscalmente in un comune situato interamente o parzialmente entro 20 km dal confine e lavora per un'entità con base legale nell'area di frontiera dello stato adiacente, con l'obbligo di ritornare regolarmente al proprio domicilio.

La definizione di "lavoratore frontaliero" è stata ulteriormente precisata dal citato Accordo del 23 dicembre 2020, stabilendo che tali lavoratori possono svolgere fino al 25% del loro orario in modalità telelavoro dal loro Stato di residenza senza perdere lo status fiscale privilegiato.

Regime differenziato

Dunque, ai sensi dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sono previste disposizioni specifiche per i lavoratori frontalieri che hanno iniziato la loro attività lavorativa in Svizzera prima della sua entrata in vigore. Infatti, chi ha svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo, prevista per il 1° gennaio 2024, continuerà ad essere assoggettato al regime fiscale stabilito dall'accordo del 1974, il quale prevede una tassazione esclusiva in Svizzera.

Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, si applica una nuova normativa fiscale: si avrà la tassazione in Svizzera per l'80% del loro reddito da lavoro dipendente, mentre l'Italia ha la facoltà di imporre la restante parte del reddito. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, l'Italia riconosce un credito d'imposta per le tasse già pagate in Svizzera.

Imposta sostitutiva del 25%

Questa disparità di trattamento fiscale viene risolta dall’art. 6 del Decreto Omnibus (decreto-legge n. 113 del 2024), che prevede la possibilità per i lavoratori frontalieri in Svizzera di pagare un'imposta sostitutiva italiana sull'IRPEF e sulle tasse aggiuntive, che equivale al 25% delle imposte che hanno già pagato in Svizzera sui loro stipendi.

NOTA BENE: Questa tassazione non si applica direttamente sul reddito guadagnato, ma si basa sul 25% delle tasse pagate in Svizzera, facilitando così il calcolo dell'imposta sostitutiva in Italia.

Il totale delle tasse pagate in Svizzera, di cui si calcola il 25% per l'imposta sostitutiva, deve essere convertito in euro usando il tasso di cambio medio annuale relativo al periodo fiscale in cui i redditi sono stati ricevuti.

Va segnalata, però, una deroga: a seguito dell'esercizio dell'opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

Lavoratori dipendenti residenti nelle province di Sondrio e Brescia

Viene allargata la base soggettiva dell’imposta sostitutiva: il Dl n. 113/2024 permette che l'opzione possa essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio, inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 del DL 113/2024, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di lavoratore frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 23 dicembre 2020;
  • i redditi devono essere assoggettati a tassazione in Svizzera in maniera concorrente con imposta che non può eccedere l'80% dell'imposta ordinariamente applicabile alle persone fisiche;
  • il lavoratore alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo (17 luglio 2023), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 il 17 luglio 2023 aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Esercizio dell’opzione

Il contribuente deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il versamento dell'imposta sostitutiva, si deve procedere entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito