Lotta alle frodi in UE, decreto attuativo in arrivo

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Lotta alle frodi in UE, decreto attuativo in arrivo

Durante la riunione del Consiglio dei ministri di ieri è stato dato il via libera, in esame preliminare, al testo di un decreto legislativo attuativo della direttiva sulla lotta contro le frodi nell’Unione europea.

Si tratta della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode a lesione degli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cosiddetta direttiva PIF).

In particolare, il decreto interviene modificando e ampliando la disciplina dei reati sulla responsabilità amministrativa degli enti in presenza di delitti commessi da persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Reati fiscali transnazionali: punito anche il tentativo

Tra le misure del nuovo provvedimento - per come illustrate nel comunicato stampa di fine seduta - si segnala, in primo luogo, la previsione della punibilità anche per le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali “transnazionali”, ossia che presentano l’elemento della transnazionalità, qualora l’imposta IVA evasa non risulti inferiore a 10 milioni di euro.

Responsabilità amministrativa delle società estesa a ulteriori reati

A seguire, viene disposto un ampliamento del catalogo dei reati per i quali anche la società è considerata responsabile ex D. Lgs. n. 231/2001, con inclusione:

  • tra i reati tributari, dei delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • dei delitti di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricoltura, di contrabbando, con modulazione della sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100mila euro;
  • tra i delitti contro la pubblica amministrazione, delle fattispecie di peculato e di abuso d’ufficio.

Come ulteriori novità, vengono poi segnalate:

  • l’inclusione, nell’ambito delle fattispecie di corruzione, anche delle condotte di sottrazione di denaro o di utilità al bilancio dell’Unione europea o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100mila euro;
  • l’estensione della punibilità, a titolo di corruzione, dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’UE, quando venga posta in essere una lesione o la messa in pericolo degli interessi finanziari dell’Unione.
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