Giudizio tributario. La Cassazione sull'onere probatorio a carico dell'Agenzia
Pubblicato il 28 ottobre 2022
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Dalla Cassazione, precisazioni in ordine alle nuove norme sull'onere probatorio gravante, nel giudizio tributario, in capo all’amministrazione finanziaria.
Questo, per quanto riguarda le violazioni contestate al contribuente per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio.
Secondo la Suprema corte, la nuova formulazione legislativa di cui al comma 5 bis dell’art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, introdotto con l’articolo 6 della Legge n. 130/2022 (Legge di riforma della giustizia e del processo tributario), non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.
Tale formulazione risulta coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Il predetto comma 5-bis, quindi, ha solo ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante sull’Ufficio finanziario, stabilendo, segnatamente: "L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni".
E' quanto si evince dalla lettura dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 31878 del 27 ottobre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato dal Fisco contro una decisione della CTR.
Quest'ultima, aveva annullato un avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Iva e Irap in capo a una Srl, in considerazione della asserita partecipazione della società contribuente in una frode fiscale.
Aderendo alle doglianze della ricorrente, il Collegio di legittimità ha evidenziato che la CTR, senza esaminare il complesso quadro indiziario posto a base dell’accertamento, aveva affermato che il comportamento della contribuente fosse assolutamente inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente, senza spiegare, però, come faceva a giungere a tale conclusione.
Nella specie, a fronte del complesso quadro indiziario fornito dall’ufficio, la società contribuente aveva invece l’onere di dimostrare la propria buona fede, vale a dire che, nella specifica situazione accertata nella fase delle indagini, i comportamenti posti in essere integrassero l’ordinaria diligenza richiesta ad un operatore commerciale accorto.
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