Fringe benefit a 3.000 euro. Chiarimenti Assonime

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Fringe benefit a 3.000 euro. Chiarimenti Assonime

A modifica dell’art. 51, comma 3, del Tuir (fringe benefit) l’art. 12 del Dl n. 115/2022, come risultante dall’intervento del Dl n. 176/2022, ora prevede una soglia di esenzione fino a 3.000 euro (dai precedenti 600), per il solo 2022.

In pratica, per tale anno, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente non concorre a formare il reddito dello stesso fino alla somma di 3.000 euro.

Nella cifra, si è normato, rientrano anche somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Fringe benefit a 3.000 euro: i punti nodali

In tale ambito si è espressa Assonime con circolare n. 29 del 28 novembre 2022 che ha osservato come l’innalzamento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit per mano del decreto legge n. 176/2022, permette di assorbire eventuali eccedenze (fino a 3mila euro) erogate rispetto al precedente limite di 600 euro introdotto dal Dl n. 115/2022.

Altro dubbio dissipato riguarda il fatto che il Dl 176/2022 costituisce una modifica della disposizione normativa del Dl 115/2022 e non una interpretazione.

Per quanto riguarda l’importo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/2022 ha specificato, restrittivamente, che i 600 euro configurerebbero una soglia e non una franchigia. Pertanto il suo superamento comporta che viene assoggettata ad imposta l’intera cifra.

Assonime, invece, ritiene che la nuova disposizione deroga all’art. 51, comma 3 del TUIR, per cui il superamento dovrebbe assoggettare ad imponibilità solo la quota eccedente la soglia.

Fringe benefit e utenze domestiche

Per quanto riguarda l’estensione del fringe benefit anche a somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, la circolare n. 29/2022 di Assonime ritiene che, nel silenzio delle Entrate, tra le utenze domestiche non possono essere ricomprese le spese di collegamento ad internet.

Le utenze domestiche devono essere inerenti a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, purchè ne sostengano effettivamente le spese.

In aggiunta, si reputa che possano essere ricomprese le utenze per uso domestico intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini (ovviamente per la quota del singolo).

L’Agenzia ha specificato che spetta al datore di lavoro acquisire e conservare per eventuali controlli la documentazione riguardante la somma spesa e la sua inclusione nel limite stabilito. Per semplificare la tempistica, è valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il possesso della documentazione comprovante la spesa.

In aggiunta, il datore deve richiedere un ulteriore dichiarazione dove si attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori.

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