Fraudolenza obblighi formali Niente detrazione

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Fraudolenza obblighi formali Niente detrazione

Non è in contrasto con il diritto Ue la normativa nazionale che preveda:

  • un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività, aspetto la cui verifica compete al giudice nazionale (il contrario, ossia esercitare tale diritto senza alcun limite temporale, comporterebbe un contrasto con il principio della certezza del diritto);

  • il diniego del diritto alla detrazione dell’Iva da parte dell'amministrazione finanziaria ad un soggetto passivo, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto abbia violato, in maniera fraudolenta (circostanze che deve verificare il giudice nazionale), la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto (il principio di neutralità non deve favorire intenti abusivi o fraudolenti.

E' quanto afferma la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 28 luglio 2016 relativa alla causa C-332/15, in merito alla limitazione del diritto alla detrazione in presenza di gravi violazioni degli obblighi formali da parte del soggetto passivo.

Il caso

La Corte Ue si è trovata davanti ad una questione, sollevata dalla sezione penale del Tribunale di Treviso, che riguardava un legale rappresentante di una società italiana a cui si contestava di aver evaso l'Iva per 64mila euro.

Imputato per omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2010, il legale rappresentante aveva prodotto in giudizio fatture emesse nello stesso anno da altre società nei confronti della rappresentata società, pagate ma non registrate.

Le fatture avrebbero potuto abbassare l’importo dell’imposta evasa fino sotto la soglia penalmente rilevante.

Ma l'imputato non ha considerato, stante la pronuncia in oggetto, la compatibilità delle regole Ue con le disposizioni della direttiva Iva: l'articolo 19 Dpr 633/1972 esclude la detrazione dell’Iva se non è stata presentata “la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto” e gli artt. 25 e 39 del medesimo decreto non permettono di tener conto, ai fini della detrazione, di fatture passive che il soggetto non ha in alcun modo registrato.

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