Forum commercialisti. Chiarimenti Entrate sui visti e asseverazioni, comunità energetiche
Pubblicato il 26 gennaio 2022
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Si è tenuto il 25 gennaio 2022 il Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, organizzato da ItaliaOggi, riguardante le novità contenute nella nuova legge di bilancio.
Asseverazioni e visti di conformità: spazio alla detrazione
Un chiarimento molto richiesto è stato quello riguardante la detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità anche per i bonus diversi dal 110%, con riferimento ai costi del periodo compreso tra il 12 novembre (data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha introdotto l’obbligo per alcuni bonus)) e il 31 dicembre 2021.
Infatti, la L. n. 234/2021 ha specificato che sono sempre detraibili, anche per i bonus ordinari, le spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità; era in dubbio se la detrazione si poteva applicare anche per le spese ante 1° gennaio 2022.
La conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate: la detraibilità di queste spese, a seguito della norma della legge di bilancio, deve intendersi applicabile indipendentemente dal momento del relativo sostenimento. Pertanto, vale anche per il 2021.
Comunità energetiche e 110%
Altro quesito ha riguardato la detrazione del 110% e le comunità energetiche.
Il Decreto Rilancio (n. 34/2020) ha previsto la fruibilità della detrazione del 110% per l'installazione di impianti da parte delle comunità energetiche costituite nella forma di enti non commerciali o di condomini.
In un documento di prassi, in ordine alla possibilità di avvalersi sia del bonus ex articolo 119, Dl n. 34/2020 e sia della detrazione ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, è stato specificato che il ricorso al 110% è subordinato alla condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti finalizzati al risparmio energetico o antisismici, di cui ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119.
Per le Entrate, anche per le comunità energetiche, come avviene per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, l’agevolazione non è collegata alla categoria catastale e alla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi; rimane, però, fermo il limite in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Inoltre, la detrazione del 110% è applicabile indipendentemente dal fatto che l’immobile oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio.
Superbonus e strumentalità del bene
Qual è il comportamento nel caso in cui il proprietario di un immobile abitativo lo concede in locazione a un terzo che vi esercita un’attività produttiva?
Si ricorda che la fruizione del 110% riguarda unità immobiliari non riconducibili ai beni relativi all'impresa (art. 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni.
Per vedere se spetta o meno l’agevolazione occorre verificare la strumentalità del bene con riferimento alla destinazione ed alla effettiva utilizzazione dell'immobile stesso, senza avere riguardo al rapporto che stringe l’utilizzatore all’immobile. Pertanto, anche se l’immobile è classificato in una categoria catastale ammessa all’agevolazione del 110%, il bonus non può applicarsi in quanto utilizzato per l'esercizio dell'attività d'impresa o professionale dal proprietario o dal detentore dell'immobile.
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