Fornitore truffato inconsapevolmente può recuperare l’Iva
Pubblicato il 08 agosto 2019
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In caso di furto o truffa subiti dal cedente fornitore, che ha regolarmente fatturato i beni, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva sulla vendita nulla per assenza di volontà, a condizione che non siano decorsi i termini per contabilizzare la nota di variazione in diminuzione oppure per presentare la richiesta di rimborso da indebito.
Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 331/2019, fornita ad una società truffata da un dipendente di un'impresa cliente, che aveva ordinato ed ottenuto merci in nome del datore di lavoro, il quale, però, aveva respinto le fatture emesse dalla società perchè totalmente estraneo alle operazioni.
Recupero Iva versata con nota di variazione in diminuzione
L’Agenzia ritiene che il cedente truffato possa emettere la nota di variazione in diminuzione in base alle disposizioni dell'art. 26, secondo comma, Dpr n. 633/72.
Tale norma, infatti, consente la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione, ai fini del recupero dell’Imposta versata, nelle ipotesi di furto o truffa, ma ad una condizione: alla luce di elementi oggettivi, al momento dell’emissione delle fatture attive, "il contribuente non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto o di una truffa".
A ciò, aggiunge l’Agenzia che il recupero dell'Iva risultante dalla nota di variazione deve avvenire nei termini previsti dall'art. 19 del Dpr 633/72 per l'esercizio del diritto alla detrazione, ossia, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non è possibile avvalersi della dichiarazione integrativa.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che il suddetto termine è spirato e, quindi, non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26, comma 2 del Dpr n. 633/1972, come prospettava l’istante.
Tuttavia, per recuperare l’Imposta versata – secondo l’Agenzia – il contribuente può avvalersi dell’articolo 30-ter del decreto Iva.
La suddetta disposizione normativa, infatti, consente di presentare domanda di restituzione dell’Iva non dovuta nel termine di due anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a condizione che siano verificati i presupposti necessari, come il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta da parte degli apparenti cessionari coinvolti inconsapevolmente nella truffa.
- eDotto.com – Edicola del 3 agosto 2019 - Fallimento, le note di variazione Iva devono attendere l’esito della procedura – Moscioni
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