Formazione RSPP e addetti
Pubblicato il 01 agosto 2016
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In data 7 luglio 2016 è stato sottoscritto, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32, D.Lgs. n. 81/2008.
Infatti la norma citata subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto ai servizi di prevenzione e protezione al possesso di 2 requisiti:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Inoltre, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Ad ogni modo l’accordo sottolinea che la durata ed i contenuti dei corsi richiamati nello stesso, sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
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