Regime forfetario. Estromissione agevolata beni senza rilevanza fiscale
Pubblicato il 08 ottobre 2019
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L’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di bilancio 2019 per estromettere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale non assume alcuna rilevanza fiscale per i contribuenti che operano nel regime forfetario.
Il chiarimento arriva dalla risposta n. 391/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Un contribuente che opera in regime forfetario e che ha acquistato un immobile strumentale per natura che, al 1° gennaio 2019, risulta ammortizzato interamente ragion per cui il relativo costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero, volendo escluderlo dal patrimonio della propria impresa, chiede se la plusvalenza emergente dall'intervenuta estromissione dell'immobile abbia rilevanza reddituale e, in tal caso, quale sia il corretto comportamento da tenere.
Estromissione agevolata per i contribuenti in regime forfetario
Nella risposta n. 391/2019, l’Agenzia dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 al regime forfetario, riprende quanto già affermato in tema di plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell'ingresso nel regime forfetario nella circolare n. 10/E del 2016.
In tale documento di prassi è stato chiarito che la norma relativa alla determinazione del reddito (comma 64, art. 1, Legge n. 190 del 2014) non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e minusvalenze che, invece, sono rilevanti fiscalmente per i contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi (Legge 244/2007).
Pertanto, l'irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze nel regime forfetario è di natura soggettiva e, quindi, non rileva se il bene fu acquistato quando l'imprenditore individuale applicava un altro regime di imposta anche ordinario deducendo quindi gli ammortamenti.
Ne consegue – secondo l’Agenzia – che sul piano sostanziale l'estromissione dei beni oggetto della disciplina di cui alla Legge di bilancio 2019 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regime forfetario (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 190 del 2014).
Di conseguenza, "si ritiene che i contribuenti che applicano il regime forfetario annoteranno l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel cd. regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva".
In conclusione, quindi, il contribuente forfetario che procederà nel corso del 2019 all’estromissione di un bene immobile strumentale non dovrà nemmeno compilare il quadro RQ del modello redditi da presentare nel 2020, né tantomeno dovrà corrispondere alcunché all’erario.
- edotto.com – Edicola del 17 settembre 2019 - Regime forfetario, sì per il doppio rapporto di lavoro preesistente senza modifiche sostanziali – Moscioni
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