Fondo trasporto pubblico: novità dal Ministero del lavoro

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Fondo trasporto pubblico: novità dal Ministero del lavoro

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico include ora, fra i propri destinatari, le aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.

E’ stato infatti pubblicato nella G.U. n. 230 del 2 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro datato 29 agosto 2023, volto appunto ad adeguare le attività e le competenze del Fondo: vediamo di che si tratta.

Fondo trasporto pubblico: finalità

Il Fondo trasporto pubblico, istituito dal decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985, costituisce una gestione dell’INPS e ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione di quelle ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità

Prestazioni del Fondo

Nello specifico, il Fondo provvede:

  • all'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • a finanziare prestazioni a favore di lavoratori inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, previa stipula di convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • ad erogare prestazioni integrative della NASpI;
  • all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che prevedano programmi di incentivo all'esodo.

Assegno di integrazione salariale

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, fino ad un importo massimo mensile individuato ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e per una durata massima regolata nel seguente modo:

  • datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti: tredici settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
  • datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti: ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
  • datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti: ventisei settimane in un biennio mobile, per causali ordinarie; ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale e per la realizzazione di processi di transizione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015; dodici mesi anche continuativi, per crisi aziendale; trentasei mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarietà.

Integrazione della NASpI

L'integrazione dell'indennità NASpI in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, assicura invece per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI, pari al massimale NASpI maggiorato di 250 euro mensili.

Su richiesta del lavoratore, o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali, la prestazione può essere erogata in soluzione unica se analoga modalià sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.

Assegno straordinario

Il lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è tenuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno stesso, a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.

NOTA BENE: La fruizione dell'assegno straordinario non è infatti cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’importo fino a concorrenza dei predetti redditi

Procedure

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono presentate nell’arco temporale compreso tra i trenta e i quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata.

L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

  • domande che riguardano le prestazioni di integrazione salariale e che riguardano lavoratori inseriti in piani di riconversione o riqualificazione professionale;
  • domande che riguardano le prestazioni integrative della NASpI con precedenza per quelle supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;
  • domande relative alle prestazioni straordinarie

Fermo restando tale ordine di priorità, l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Finanziamento del Fondo

Per le prestazioni di integrazione salariale e che riguardano lavoratori inseriti in piani di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto un contributo mensile dello 0,50% (di due terzi a carico dell’azienda e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

E’ previsto poi il versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, dovuto dal datore di lavoro nelle seguenti misure:

  • 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente alla richiesta;
  • 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
  • 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;
  • 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.

In caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, è dovuto infine, dal datore di lavoro e per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione.

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