Fondo transizione energetica. Domande contributi per la riduzione di emissioni di carbonio
Pubblicato il 01 settembre 2023
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Il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale concede gli aiuti al settore Ets (Emissions trading system) in presenza di alcune condizioni legate agli sforzi di decarbonizzazione delle imprese che devono, ad esempio, effettuare audit energetici, favorire un aumento degli investimenti sostenibili e ridurre l'impronta di Co2 del loro consumo elettrico.
Il Fondo è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed attuato ai sensi del Decreto n. 466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 23-12-2021, in attuazione dell’articolo 29, comma 2, del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47.
Ai sensi di tale provvedimento, il MASE ha emanato il Decreto direttoriale del 10 agosto 2023, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
NOTA BENE: Specificatamente, gli aiuti sono rivolti alle imprese che operano nei settori metallurgico, conciario, chimico e cartario ritenuti esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione europea a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
Vediamo chi sono i beneficiari degli aiuti e come devono procedere.
Aiuti per la decarbonizzazione, a chi spettano?
Possono presentare domanda le imprese, in qualsiasi forma giuridica, operanti in uno dei settori o sottosettori degli allegati alle linee guida Ets dopo il 2021, purché vengano considerate a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio fuori dall’Ue.
I settori più interessati da questo rischio sono:
- siderurgia,
- confezione di vestiario in pelle,
- produzione di alluminio, zinco, piombo, rame e altri metalli non ferrosi,
- fabbricazione di pasta-carta,
- prodotti derivanti dalla raffinazione di petrolio,
- carta e cartone.
I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti, su richiesta.
Nel caso in cui le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
ATTENZIONE: Le misure finanziarie di aiuto sono concesse alle imprese dei settori sopra indicati nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa da parte del soggetto gestore.
Fondo transizione energetica, come si calcolano gli aiuti
Il calcolo dell’importo massimo dell’aiuto per impianto, per i costi sostenuti delle emissioni indirette nel 2022, viene effettuato in conformità alla sezione 3.1 degli orientamenti Ets dopo il 2021.
L’entità degli aiuti che si possono ricevere non potrà essere superiore al 75% (85% in precedenza) dei costi indiretti sostenuti nel 2022 per l'Ets fino ad un massimo di 10 milioni per impresa.
Tali costi in ogni caso dovranno essere compensati qualora superino l'1,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa.
NOTA BENE: Rientrano nei costi eleggibili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (a valere su uno stanziamento di risorse di 150 milioni di euro) che consentano il raggiungimento di risultati verificabili in termini di miglioramento dell'efficienza energetica oppure di riduzione dell'impronta di carbonio dell'energia elettrica consumata oppure in alternativa di riduzione delle emissioni dirette dell'impianto.
Gli aiuti di Stato non verranno concessi:
- in caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di Co2;
- se l’azienda è in difficoltà.
La percentuale del 75%, uguale per tutti i beneficiari idonei a ricevere l’aiuto, sarà determinata ogni anno dal rapporto tra le risorse effettivamente disponibili del fondo e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari idonei per l’anno considerato.
Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto
I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda di aiuto a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 21 agosto 2023 e fino alle ore 19:00 del giorno 8 settembre 2023, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
L’Istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati.
Si dovrà inoltrare quindi:
- il modello di domanda aiuto di Stato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l’allegato dati impianti e prodotti.
NOTA BENE: Nell’oggetto della Pec va inserita la ragione sociale completa dell’impresa per conto della quale si sta inviando la domanda.
La data di presentazione della domanda di beneficio coincide con la data di invio telematico della PEC.
ATTENZIONE: Le domande di beneficio sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione delle PEC.
Ciascun soggetto proponente deve presentare in un’unica domanda di beneficio la richiesta di aiuti per uno o più impianti di sua proprietà che operano nel settore o nel sottosettore pertinente.
Valutazione delle domande di aiuto e concessione
Acquirente Unico S.p.A., in qualità di soggetto gestore della misura di aiuto, valuta le domande di aiuto pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa.
Effettuata la verifica, avvia l’istruttoria tecnica della domanda di aiuto e se necessario può richiedere all’impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive.
Il soggetto gestore, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande redige una relazione delle domande ammesse e non ammesse con motivazione presentate dai soggetti proponenti, e la trasmette al Ministero.
Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta relazione adotta il provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti che provvede a trasmettere al soggetto gestore.
Per le domande di beneficio con esito positivo, sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, viene determinato, prima, l’intensità dell’aiuto e, poi, calcolato l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario.
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