Fondo territoriale intersettoriale Provincia di Trento: istruzioni Inps

Pubblicato il



La circolare Inps n. 112 del 16 luglio 2025 fornisce importanti aggiornamenti e chiarimenti relativi al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, uno degli strumenti principali di supporto per i lavoratori in difficoltà, la cui normativa è stata modificata dal decreto interministeriale 15 novembre 2023 in sostituzione del precedente decreto del 9 agosto 2019.

Le novità introdotte sono il risultato di una lunga evoluzione legislativa che mira a garantire una maggiore tutela per i lavoratori, allineandosi alle riforme sugli ammortizzatori sociali previsti dalla legge n. 234/2021.

Il decreto Interministeriale 15 novembre 2023, entrato in vigore il 27 gennaio 2024, apporta modifiche fondamentali alla struttura e alle modalità di funzionamento del Fondo, ampliandone l'ambito di applicazione e introducendo novità significative in termini di prestazioni ordinarie e integrative con l’obiettivo di garantire maggiore equità e accesso alle tutele in favore di tutte le categorie di lavoratori, con un focus particolare su quelli che operano in settori particolarmente vulnerabili o soggetti a periodi di crisi economica.

Il Fondo di solidarietà della Provincia di Trento si prefigge l’obiettivo di garantire la continuità del reddito per i lavoratori coinvolti in processi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, assicurando una rete di sicurezza economica in caso di difficoltà aziendali.

Le modifiche introdotte dal decreto riguardano principalmente l’ampliamento della platea di beneficiari, la durata dei trattamenti di integrazione salariale e l’introduzione di nuove prestazioni straordinarie, come gli assegni di solidarietà per i lavoratori che stanno per andare in pensione o che partecipano ai processi di staffetta generazionale. In questo modo, il Fondo diventa uno strumento ancora più versatile, capace di rispondere in modo più mirato alle esigenze del mercato del lavoro, in continua evoluzione.

Vediamo nel dettaglio.

Riferimenti normativi

Il decreto interministeriale 15 novembre 2023 è dunque il risultato diretto delle modifiche apportate dalla legge n. 234/2021, che ha rivisitato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Tali modifiche hanno avuto un impatto diretto sul decreto legislativo n. 148/2015, principale riferimento legislativo in materia di ammortizzatori sociali, e hanno richiesto un adeguamento delle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Le principali novità riguardano l'ampliamento delle platee di lavoratori che possono beneficiare delle prestazioni, aspetto fondamentale per garantire una tutela più ampia a categorie di lavoratori precedentemente escluse.

In particolare, i datori di lavoro con un numero di dipendenti che varia da uno a cinque possono ora accedere a prestazioni più favorevoli, con un rafforzamento delle tutele per i settori più vulnerabili. Inoltre, i lavoratori stagionali e i lavoratori prossimi al pensionamento sono ora inclusi nel novero dei beneficiari, consentendo loro di ricevere un supporto economico più robusto in periodi di difficoltà lavorativa.

Un altro cambiamento rilevante riguarda la durata delle prestazioni: le modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 e dal decreto interministeriale hanno esteso la durata dei trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione dell’attività lavorativa, allineandone le modalità di accesso e la durata alle normative europee, con l’obiettivo di garantire una protezione maggiore durante i periodi di crisi aziendale.

Le prestazioni ordinarie, come l’assegno di integrazione salariale, sono state inoltre riformulate per offrire una maggiore copertura economica, a fronte di una percentuale più alta rispetto alla retribuzione ordinaria del lavoratore, che passa ad una percentuale dell’80% della retribuzione globale non percepita.

Queste modifiche sono applicabili a tutti i settori, inclusi quelli coperti da fondi bilaterali, ma vengono applicate in modo differenziato a seconda della dimensione aziendale e del numero di dipendenti.

Finalità e obiettivi del Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Trento offre un supporto ai lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà temporanea, come la riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione dell’attività lavorativa o la perdita del posto di lavoro, attraverso misure economiche che assicurano la continuità del reddito.

Le principali prestazioni previste dal fondo comprendono l'integrazione salariale, il sostegno al reddito e la copertura previdenziale, in modo da non compromettere i diritti del lavoratore durante i periodi di crisi o riduzione dell’attività lavorativa.

Integrazione salariale

L’integrazione salariale è destinata a quei lavoratori che subiscono una riduzione dell'orario di lavoro o una sospensione temporanea dell’attività lavorativa che non dipendono dalla loro volontà, ma che sono causate da difficoltà aziendali o da eventi straordinari.

A seguito di tale riduzione o sospensione, i lavoratori possono ricevere un assegno che integra la loro retribuzione, pari a una percentuale della retribuzione che avrebbero guadagnato se avessero lavorato a tempo pieno.

Il decreto interministeriale 15 novembre 2023 ha introdotto un aumento della percentuale dell’assegno di integrazione salariale, che ora copre fino all'80% della retribuzione globale non percepita, con un limite massimo che, per l’anno 2025, arriva a 1.322,05 euro lordi al mese.

Sostegno al reddito

Oltre all'integrazione salariale, il Fondo eroga prestazioni di sostegno al reddito in altre forme per i lavoratori che si trovano in situazioni di disoccupazione o di riduzione significativa dell’attività lavorativa.

Queste prestazioni possono includere l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, specialmente per i lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nel breve periodo e che sono coinvolti in processi di agevolazione all’esodo.

In particolare, i lavoratori prossimi alla pensione possono accedere a prestazioni straordinarie, che offrono una tutela economica in attesa di completare il percorso pensionistico, misura fondamentale per sostenere i lavoratori in età avanzata, che potrebbero trovarsi in difficoltà economiche a causa di una riduzione dell'orario di lavoro o di una sospensione temporanea, ma che sono vicini al termine della loro carriera lavorativa.

Contributi previdenziali

Una delle caratteristiche distintive del Fondo è la garanzia della continuità contributiva: durante il periodo in cui i lavoratori usufruiscono delle prestazioni di integrazione salariale, il Fondo garantisce infatti il versamento dei contributi previdenziali per il lavoratore, necessari per il calcolo delle future pensioni, inclusa la pensione anticipata.

Protezione per i lavoratori stagionali

Uno dei gruppi maggiormente vulnerabili nel contesto lavorativo sono i lavoratori stagionali, che per definizione affrontano periodi di lavoro intermittente legati a specifiche stagioni lavorative.

Il Fondo, grazie alle modifiche apportate, ha esteso la propria protezione anche a questa categoria di lavoratori, che in passato non sempre potevano beneficiare degli ammortizzatori sociali in modo equo rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Ora, i lavoratori stagionali che hanno accumulato un periodo minimo di lavoro nell’arco dell'anno, in determinati settori come il turismo, la ristorazione e il commercio, possono accedere a tutele economiche, come il sostegno al reddito integrativo.

Questa estensione è importante perché consente ai lavoratori stagionali di avere una protezione economica durante i periodi in cui l’attività lavorativa è ridotta o sospesa, senza dover affrontare un completo disallineamento tra i periodi di lavoro e quelli di inattività.

Assegno di integrazione salariale

L’assegno di integrazione salariale rappresenta una delle prestazioni più importanti erogate dal Fondo di solidarietà: viene concesso ai lavoratori che subiscono una riduzione dell'orario di lavoro o una sospensione temporanea dell'attività lavorativa a causa di eventi aziendali o fattori esterni imprevisti, come crisi economiche o situazioni emergenziali. L’assegno ha lo scopo di integrare il reddito del lavoratore durante questi periodi di difficoltà, garantendo un minimo di stabilità economica.

Causali di intervento e criteri di valutazione

L’accesso allassegno di integrazione salariale è regolato da causali di intervento suddivise in causali ordinarie e causali straordinarie.

Le causali ordinarie si riferiscono a situazioni in cui le difficoltà aziendali sono temporanee e di natura ordinaria, come la fluttuazione stagionale dell’attività o altri eventi non imprevedibili che riducono l’orario di lavoro in modo temporaneo.

D’altra parte, le causali straordinarie si applicano a eventi che hanno un impatto significativo sull’attività aziendale, come riorganizzazioni aziendali, crisi aziendali, o processi di transizione dovuti a innovazioni tecnologiche o altre necessità che comportano una sospensione o riduzione sostanziale delle attività.

In base a queste causali, i datori di lavoro devono presentare una richiesta di accesso all'assegno di integrazione salariale, indicando la causa specifica che ha determinato la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

I datori di lavoro che occupano un numero maggiore di dipendenti devono anche seguire criteri più rigorosi, che includono la verifica della sostenibilità economica dell’intervento e l’effettiva necessità di ricorrere all'assegno di integrazione salariale. Per le aziende di dimensioni più contenute, il processo di valutazione tende a essere meno complesso, ma non per questo meno rigoroso.

Durata e misura

La durata dell’assegno di integrazione salariale dipende da vari fattori, tra cui la dimensione dell’azienda e la causale di intervento.

Per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti, la durata massima per singola richiesta è tredici settimane, con un limite di cinquantadue settimane di fruizione nel biennio mobile.

In caso di causale straordinaria, il limite può arrivare fino a ventiquattro mesi. Per le aziende con un numero di dipendenti superiore, la durata può variare: ad esempio, per quelle che occupano più di quindici dipendenti, il trattamento può arrivare fino a cinquantadue settimane per le causali ordinarie, ma viene ridotto per alcune causali straordinarie come la CIGS di crisi aziendale, che può durare dodici mesi.

Per quanto riguarda l’importo dell’assegno, questo è determinato come una percentuale della retribuzione globale del lavoratore che non è stata guadagnata durante il periodo di sospensione o riduzione.

Secondo l'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148/2015, l’importo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, entro il limite dell’orario contrattuale. Questo ammontare è calcolato su base mensile e può variare in funzione dell’anzianità del lavoratore e di altri fattori.

Nel 2024, l'importo massimo lordo dell'assegno è di 1.392,89 euro e per l'anno successivo (2025) è pari a 1.404,03 euro. Le cifre effettive saranno inferiori, in quanto una parte dell’importo viene trattenuta come riduzione fiscale pari al 5,84%, portando il netto mensile ad una somma di circa 1.311,56 euro per il 2024 e 1.322,05 euro per il 2025. Tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale, come avviene per altre prestazioni sociali.

Contributo addizionale

Un altro aspetto fondamentale nella gestione dell’assegno di integrazione salariale è il contributo addizionale, che i datori di lavoro sono obbligati a versare in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro. Questo contributo è pari al 4% delle retribuzioni imponibili che il lavoratore non ha percepito durante il periodo di fruizione dell'assegno. In sostanza, mentre i lavoratori beneficiano dell’integrazione salariale, i datori di lavoro devono versare un contributo addizionale che contribuisce al finanziamento del fondo stesso.

Il pagamento del contributo addizionale è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di ammortizzatori sociali. La modalità di versamento di tale contributo viene specificata nella circolare, che stabilisce i tempi e le modalità con cui il datore di lavoro deve effettuare il pagamento.

Per quanto riguarda la procedura di consultazione sindacale, l’accesso all’assegno di integrazione salariale è subordinato all’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, il datore di lavoro è tenuto a informare i rappresentanti sindacali aziendali, o quelli territoriali se non presenti, prima di poter applicare la sospensione dell’attività lavorativa e di avviare la richiesta di integrazione salariale.

Chi può accedere al Fondo?

Lavoratori

Il Fondo di solidarietà è rivolto principalmente ai lavoratori subordinati assunti da datori di lavoro privati; tuttavia, l'accesso non è limitato solo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ma comprende anche lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori a domicilio e altre tipologie di contratti subordinati. Ogni lavoratore deve soddisfare determinati requisiti di anzianità e tempo di servizio per poter beneficiare delle prestazioni.

In particolare, per poter accedere alle prestazioni del Fondo, è richiesto che i lavoratori abbiano una anzianità di lavoro effettiva di almeno trenta giorni, anche non continuativi, presso l'unità produttiva per la quale viene richiesta la prestazione. Questo periodo di anzianità può essere cumulato su più contratti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, ma è fondamentale che il lavoratore abbia prestato servizio per almeno trenta giorni effettivi prima della presentazione della domanda di prestazione.

Nel caso in cui un lavoratore sia impiegato in un’attività che ha subito una sospensione dell’attività lavorativa e decida di passare alle dipendenze dell’impresa subentrante nell'appalto, l'anzianità di servizio viene calcolata tenendo conto del periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Questo meccanismo garantisce che anche i lavoratori che cambiano datore di lavoro nel contesto di un appalto continuino a beneficiare delle prestazioni, senza dover ricominciare il conteggio dell’anzianità.

Nel caso degli apprendisti, l'anzianità di servizio è calcolata come se il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fosse esteso al periodo di apprendistato. Ciò significa che se un apprendista subisce una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione temporanea, la durata del contratto di apprendistato viene automaticamente prolungata in misura equivalente al periodo di sospensione o riduzione fruite.

Datori di lavoro

Il Fondo è destinato a tutti i datori di lavoro privati, ma ci sono requisiti specifici in merito ai settori e alle dimensioni aziendali che determinano l'inclusione nel fondo. In generale, il fondo si applica a tutti i settori che non sono coperti da Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015, che disciplinano altri ammortizzatori sociali a livello nazionale o settoriale.

Per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, l'accesso al fondo è obbligatorio, a prescindere dal settore di attività. La legge n. 234/2021 ha modificato le normative precedenti, estendendo l’obbligo di adesione al fondo anche per le aziende di piccole dimensioni (con meno di 5 dipendenti), se non rientranti in altri fondi bilaterali. Ciò significa che tutte le aziende che occupano almeno un dipendente, anche quelle di dimensioni più contenute, sono obbligate a destinare una percentuale delle loro risorse al finanziamento del fondo.

I settori coperti dal Fondo comprendono vari ambiti, ma alcuni settori specifici (come l’agricoltura, le piccole imprese familiari o altri settori con contratti collettivi specifici) potrebbero essere esentati se aderiscono a specifici fondi bilaterali. È importante sottolineare che, per i datori di lavoro che non rientrano in altre forme di sostegno, l’adesione al fondo di solidarietà è obbligatoria.

Presentazione della domanda

Una volta che i lavoratori e i datori di lavoro soddisfano i requisiti di ammissibilità, è possibile presentare una  domanda per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà. La presentazione della domanda avviene attraverso un processo formalizzato, che deve essere seguito scrupolosamente per garantire l’accoglimento della richiesta. 

Per richiedere l'accesso al Fondo, i datori di lavoro devono compilare un modulo specifico che includa tutte le informazioni relative all’attività lavorativa sospesa o ridotta, e alla causa di sospensione. Questa documentazione deve essere accompagnata dalla documentazione sindacale, che certifichi che sono state seguite le procedure di consultazione previste dalla legge.

Il datore di lavoro deve fornire informazioni dettagliate, tra cui la causale di intervento, che può essere legata a motivi di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, o altri eventi straordinari, come casi di emergenza nazionale (es. pandemia). Una volta che la domanda è stata compilata correttamente, deve essere inviata all'Inps o al comitato amministratore del fondo, che provvederà a esaminare la richiesta e a determinare l’idoneità alla prestazione.

Nel caso di datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens per la gestione delle proprie denunce contributive, la richiesta di prestazione deve essere registrata nel flusso Uniemens, indicando i codici di esposizione degli eventi relativi alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il sistema Uniemens permette di tracciare l’andamento delle richieste e facilita il pagamento delle prestazioni direttamente ai lavoratori interessati.

Contributi e conguagli

I datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni imponibili perse dal lavoratore durante il periodo in cui beneficia dell'assegno di integrazione salariale; questo contributo viene calcolato sui salari non percepiti dai lavoratori e ha lo scopo di finanziare il fondo stesso, assicurando la copertura delle prestazioni.

Inoltre, è prevista una procedura di conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro. Quando il datore di lavoro ha anticipato il pagamento dell'assegno ai lavoratori, può richiedere il rimborso delle somme erogate tramite il flusso Uniemens, che include anche i dettagli dei conguagli e dei versamenti contributivi. Questo sistema consente di regolare i flussi finanziari in modo trasparente e tempestivo, garantendo che i datori di lavoro possano ottenere il rimborso delle somme anticipate entro i tempi stabiliti.

Requisiti di accesso al Fondo di solidarietà, in breve

Categoria

Requisiti per l'accesso

Lavoratori subordinati

Lavoratori regolarmente assunti con contratto subordinato

Apprendisti

Lavoratori con contratto di apprendistato con almeno 30 giorni di anzianità

Lavoratori a domicilio

Lavoratori che svolgono attività a domicilio con almeno 30 giorni di anzianità

Settori coperti dal fondo

Settori non coperti da fondi bilaterali, come piccole imprese e attività non industriali

Settori esclusi dal fondo

Settori coperti da fondi bilaterali, come agricoltura, commercio e artigianato

Datori di lavoro con meno di 5 dipendenti

Possono aderire, ma solo se non rientrano in altri fondi bilaterali

Datori di lavoro con più di 5 dipendenti

Obbligatorio aderire, a prescindere dal settore, se occupano almeno un dipendente

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito