Fondo patrimoniale opponibile ai creditori solo se annotato all’atto di matrimonio

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La costituzione di un fondo patrimoniale è opponibile ai creditori – nella specie l'amministrazione finanziaria – solo se la sua esistenza viene annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162, ultimo comma, del Codice civile.

Ne consegue che, in assenza di detta annotazione, l’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione sulla casa di un contribuente in mora deve considerarsi valida e legittima.

E’ quanto ricordato dalla Commissione tributaria provinciale di Miano nel testo della sentenza n. 64/40/12 del 2012.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 11 - Sì all'ipoteca iscritta sul fondo non annotato nell'atto di nozze - Carnimeo

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