Fondo patrimoniale Ipoteca limitata
Pubblicato il 15 ottobre 2016
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E’ esclusa la possibilità, per Equitalia, di iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualora non vi sia prova che il debito sia sorto per soddisfare esigenze di famiglia.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, respingendo il ricorso dell’Ente esattore.
Niente ipoteca su fondo Se debito estraneo a scopi familiari
In particolare modo – si legge nella motivazione – l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche ad iscrizione di ipoteca non volontaria, come quella di specie. Sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari. O anche - in ipotesi contraria – qualora il titolare del credito, per il quale l’esattore procede a riscossione, non sia a conoscenza di tale estraneità; dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.
E’ pur vero che l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o un atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione medesima. E’ tuttavia parimenti corretto ritenere che la stessa rientri nell'ambito di applicazione del menzionato art. 170 c.c., secondo maggioritaria giurisprudenza di legittimità, che in casi analoghi ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale, solo se derivante da debiti estranei ad esigenze familiari.
Per cui nella specie – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 20799 del 14 ottobre 2016 – l’ipoteca deve dirsi illegittima, confutando il ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali dagli accertamenti condotti non vi è alcuna prova che il debito in questione sia stato contratto per soddisfare bisogni legati alla famiglia.
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