Fondo nuove competenze: rush finale per la domanda di contributo

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Fondo nuove competenze: rush finale per la domanda di contributo

Mancano pochi giorni alla seconda, importante, scadenza per il Fondo nuove competenze, seconda edizione. I datori di lavoro che vogliono fruire dei contributi erogati dal FNC sono tenuti a presentare domanda di accesso entro il 28 febbraio 2023. Chi può presentare domanda? Con quali modalità?

Fondo nuove competenze, seconda edizione: quadro generale

In premessa è bene ricordare che il FNC, seconda edizione, rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze. Il finanziamento è finalizzato a consentire ai lavoratori l'acquisizione di nuove o maggiori competenze in linea con le mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta a transizioni ecologiche e digitali ovvero ad un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze a seguito della sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Il datore di lavoro (o un suo intermediario delegato), per beneficiare dei contributi del Fondo, dovrà osservare le regole dettate dal decreto interministeriale 22 settembre 2022 nonchè le indicazioni operative fornite dall'ANPAL con l'Avviso 2022 (D.C.S. n. 320 del 10.11.2022 come integrato dal D.C.S. n. 345 del 12.12.2022) e con la nota interpretativa del 23 dicembre 2022.

Fondo nuove competenze, seconda edizione: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati e le società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), a condizione che:

  • entro il 31 dicembre 2022 abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti specificatamente indicati (par. 6, Avviso 2022);
  • siano in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non si trovino in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non abbiano contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
NOTA BENE: L’accordo di rimodulazione deve contenere il progetto formativo (ne costituisce infatti parte integrante). In via eccezionale, l'ANPAL ha chiarito che per il Fondo nuove competenze, seconda edizione, il progetto formativo (nota interpretativa del 23 dicembre 2022) può essere predisposto dai datori di lavoro successivamente al 31 dicembre 2022, termine finale previsto per la sottoscrizione dell'accordo, fermo restando che:
  1. lo stesso progetto formativo dovrà comunque essere formalmente condiviso, a pena della inammissibilità della istanza, con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo;
  2. le istanze, da presentarsi tassativamente entro il 28 febbraio 2023, siano corredate dall’accordo di rimodulazione, inclusivo del progetto formativo (quest'ultimo da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023).

Fondo nuove competenze, seconda edizione: come compilare la domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal rappresentante legale di un’azienda o un da suo delegato accedendo all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/, raggiungibile anche dalla home page del sito istituzionale di ANPAL (www.anpal.gov.it)

ATTENZIONE: Per ogni progetto formativo va presentata una singola istanza. È consentito l'invio di una domanda con due progetti formativi (uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale) solo nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca per tale circostanza a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali.

L'accesso alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL è ammesso con SPID, CIE o CNS.

Nella piattaforma informatica deve essere inserita anche l'eventuale delega, da rendere solo per iscritto e corredata dal documento di identità del delegato e del delegante (art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000).

La procedura di compilazione dell’istanza prevede più passaggi. Il rappresentante legale dell'azienda o un suo delegato dovranno:

  1. compilare l'anagrafica del datore di lavoro e l'anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente (si ricorda che per la seconda edizione del Fondo nuove competenze, il datore di lavoro che presenta la domanda di ammissione a contributo non può essere soggetto erogatore della formazione);
  2. inserire le informazioni dell'accordo collettivo di rimodulazione e del progetto formativo, che è parte integrante dell’accordo collettivo, allegando l’intero documento;
  3. unitamente all’accordo e al progetto formativo, compilare e allegare, anche la “Comunicazione di rendicontazione, finanziamento Piano e sedi operative” (template in “Modulistica”);
  4. compilare i dati anagrafici dei lavoratori che prenderanno parte alla formazione, con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, la tipologia di livello contrattuale, il costo orario retributivo e contributivo (è possibile l'inserimento di tali dati anche in modalità massiva, in un file in formato csv).
NOVITÀ: Il costo orario retributivo e contributivo, da suddividere nelle componenti del costo orario retributivo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore e del costo orario contributivo comprensivo della quota a carico del lavoratore, va stimato secondo specifici parametri riportati nel par. 3, Avviso 2022. Il periodo di riferimento da considerare è il mese di approvazione dell’istanza.


Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e allegare alla domanda l'accordo collettivo e l'eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante.

Fondo nuove competenze, seconda edizione: quando presentare domanda

La domanda di ammissione al contributo va presentata perentoriamente entro il 28 febbraio 2023. L'ANPAL non ammetterà infatti domande pervenute in data successiva.

Le istruttorie sono effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione dell’istanza sulla piattaforma informatica.

Le domande pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie vengono inserite in una apposita lista e sono istruite solo se si rendessero disponibili risorse aggiuntive.

In caso di documentazione incompleta, l' ANPAL invia al soggetto richiedente, una sola volta, richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata. Il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende rigettata. Il datore di lavoro può di presentare una nuova istanza, nel rispetto dei termini e dei limiti della disponibilità finanziaria del FNC.

NOTA BENE: Si ricorda infine che le attività formative, con la relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

I contributi sono concedibili nell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuna istanza.

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