Fondo Garanzia PMI, al via la riforma

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Fondo Garanzia PMI, al via la riforma

Dal 1° gennaio 2024 entra in vigore la riforma del Fondo di Garanzia PMI.

Con l’inizio del nuovo anno, infatti, diventa quasi completamente operativa la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che è stata inserita nel Dl Anticipi ed è divenuta ufficiale con la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del Decreto legge n. 145/2023 collegato alla Manovra finanziaria per il nuovo anno.

NOTA BENE: Resta sospesa, in attesa della notifica alla Commissione Ue e della relativa autorizzazione, solo la parte relativa alle imprese che hanno i requisiti di small mid cap.

Disciplina 2024 del Fondo di garanzia PMI

Il nuovo articolo 15-bis, introdotto dalla legge di conversione del Decreto anticipi, conferma fino al 31 dicembre 2024, la disciplina operativa dello strumento istituito presso il Mediocredito Centrale, sempre più utilizzato per lo sviluppo delle imprese.

La proroga è stata, però, accompagnata da una vera e propria trasformazione della disciplina.

La riforma si è resa necessaria visto lo scadere – dal 1° gennaio 2024 – del regime straordinario consentito dal Temporary framework europeo sugli aiuti di Stato.

Del Temporary Framework si conserva solo l’importo massimo garantito per singola impresa, che resta fissato a cinque milioni di euro, mentre per il resto si osservano grosse novità.

Pertanto, dal 1° gennaio del 2024 le garanzie sono così concesse:

  • misura massima dell’80%: operazioni legate al finanziamento di programmi di investimento; inoltre, operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non valutabili sulla base del modello di valutazione;
  • misura massima dell’80%: operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, oppure fino a 80 mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50 mila euro;
  • misura massima del 60%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
  • misura massima del 55%: operazioni per il finanziamento di esigenze di liquidità in favore delle PMI rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione;
  • misura massima del 50%: operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali.
NOTA BENE: Stop alla più generosa delle aliquote del 90%, che con il Temporary framework era concessa per investimenti finalizzati alla transizione energetica.

Escluse le imprese in fascia 5

Tra le novità da segnalare per quanto riguarda la garanzia concessa dal Fondo, l’esclusione dall’accesso al Fondo di garanzia delle imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione basato sul merito di credito, trattandosi delle aziende a più alto rischio.

Accesso per le small mid cap

Dal primo gennaio 2024 si amplia la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo.

A partire dalle small mid cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

In questo caso, la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo.

NOTA BENE: Nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua complessiva, previa autorizzazione della Commissione europea, le small mid cap, oltre che per portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle relative a investimenti nel capitale di rischio.

In favore delle suddette imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima:

  • del 30 per cento per il finanziamento di esigenze di liquidità;
  • del 40 per cento in caso di operazioni di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del fondo.

Commissione una tantum

Inoltre, è prevista l’applicazione alle richieste di garanzia riferite alle imprese mid-cap di una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal fondo.

Gratuità dell’intervento del fondo in favore delle imprese di micro dimensione

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del fondo deliberate dal 1° gennaio 2024.

Tutte queste precisazioni sono contenute nella circolare n. 21/2023, che Invitalia e Mediocredito hanno pubblicato e con cui forniscono chiarimenti sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, allo stesso tempo, dettano le regole applicative delle misure previste dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cd. Dl Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Tra le altre cose, la circolare precisa anche che gli enti del terzo settore non iscritti al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, invece, saranno ammessi nell’ambito di un’apposita sezione speciale del Fondo, di futura istituzione.

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