Fondo FSBA, nuovo regolamento

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Fondo FSBA,  nuovo regolamento

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato (FSBA), sul proprio sito istituzionale, nella sezione “comunicati stampa” rende noto che è stato approvato il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023.

Al fine di conformarsi alla legge di 30 dicembre 2021, n. 234 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Fondo FSBA ha apportato delle modifiche al precedente Regolamento in merito all’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.

Si specifica che:

  • il termine “AIS” fa riferimento all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;
  • il termine “ACIGS” fa riferimento all’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori.

Aliquote contributive

A partire dal 1° gennaio 2023 si illustrano le aliquote contributive relative all’AIS, ACIGS e al contributo addizionale.

 

Datori di lavoro

Aliquota contributiva

Quota a carico

fino a 15 lavoratori

0,60% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali

1/4 per il lavoratore

-
3/4 per il datore

più di 15 lavoratori

 

0,60% + 0,40% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali

1/4 per il lavoratore

-
3/4 per il datore

Contributo addizionale

datori con più di 15 lavoratori che presentano domanda di ACIGS

4% in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015

a carico del datore di lavoro

 

NOTA BENE: A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista una contribuzione addizionale ridotta del 50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano alle proprie dipendenze mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato istanza di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

L’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, è previsto nel limite unico del vigente massimale mensile pari a euro 1.222,51, in favore dei lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.

Durata delle prestazioni

La durata massima di ogni prestazione è la seguente:

  • per i datori fino a 15 lavoratori, si prevedono 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile;
  • per i datori con più di 15 lavoratori, si prevedono:
  1. 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie nel biennio mobile;
  2. 24 settimane di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS);
  3. 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS);
  4. 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS).

Regolarità contributiva

Alternativamente al corretto adempimento di quanto dovuto, i datori di lavoro che non risultano in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria per gli anni 2019, 2020 e 2021, potranno versare un contributo pari a € 100,00 per ogni posizione lavorativa dichiarata e in relazione a ciascuna annualità.

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