Fondo FSBA, nuovo regolamento
Pubblicato il 30 gennaio 2023
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Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato (FSBA), sul proprio sito istituzionale, nella sezione “comunicati stampa” rende noto che è stato approvato il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Al fine di conformarsi alla legge di 30 dicembre 2021, n. 234 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Fondo FSBA ha apportato delle modifiche al precedente Regolamento in merito all’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
Si specifica che:
- il termine “AIS” fa riferimento all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;
- il termine “ACIGS” fa riferimento all’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori.
Aliquote contributive
A partire dal 1° gennaio 2023 si illustrano le aliquote contributive relative all’AIS, ACIGS e al contributo addizionale.
Datori di lavoro |
Aliquota contributiva |
Quota a carico |
fino a 15 lavoratori |
0,60% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali |
1/4 per il lavoratore - |
più di 15 lavoratori
|
0,60% + 0,40% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali |
1/4 per il lavoratore - |
Contributo addizionale |
||
datori con più di 15 lavoratori che presentano domanda di ACIGS |
4% in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 |
a carico del datore di lavoro |
NOTA BENE: A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista una contribuzione addizionale ridotta del 50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano alle proprie dipendenze mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato istanza di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
L’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, è previsto nel limite unico del vigente massimale mensile pari a euro 1.222,51, in favore dei lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.
Durata delle prestazioni
La durata massima di ogni prestazione è la seguente:
- per i datori fino a 15 lavoratori, si prevedono 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile;
- per i datori con più di 15 lavoratori, si prevedono:
- 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie nel biennio mobile;
- 24 settimane di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile (ACIGS);
- 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 (ACIGS);
- 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile (ACIGS).
Regolarità contributiva
Alternativamente al corretto adempimento di quanto dovuto, i datori di lavoro che non risultano in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria per gli anni 2019, 2020 e 2021, potranno versare un contributo pari a € 100,00 per ogni posizione lavorativa dichiarata e in relazione a ciascuna annualità.
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