Fondo di solidarietà del credito e solidarietà intergenerazionale espansiva

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Fondo di solidarietà del credito e solidarietà intergenerazionale espansiva

L’INPS ha illustrato, con circolare n. 84 del 28 giugno 2018, la disciplina, i criteri e le modalità di accesso alla prestazione della solidarietà intergenerazionale con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, i Fondi di solidarietà istituiti possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa.

Il regolamento del Fondo prevede, pertanto, in aggiunta alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) e a quelle straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo), un’ulteriore tipologia di prestazione, denominata contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.

Domanda

Chiarisce la circolare che l’accesso alla prestazione in questione è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.

Le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano state individuate le modalità di attuazione della solidarietà espansiva che va depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate.

All'Ispettorato è demandata, tra l’altro, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti, finalizzata alla concessione della prestazione stessa.

L’accesso alla prestazione avviene previa presentazione telematica della domanda alla sede INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori interessati ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva.

La domanda è disponibile nel portale INPS, accedendo per tipologia di utenza “Aziende, enti e datori di lavoro” oppure “Altre aziende private” oppure “Consulenti e professionisti”, inserendo come tema “Fondi e gestioni” e scegliendo “Fondi di solidarietà: assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”; entrare in “Invio domande” e scegliere tipo di prestazione “Correlata per solidarietà espansiva” e tipo di fondo “Fondo credito”.

Dall’1 giugno 2018, per periodi decorrenti dalla stessa data, i datori di lavoro al momento della presentazione della domanda, o i loro consulenti/intermediari, dovranno associare un codice identificativo, c.d. Ticket, composto di 16 caratteri alfanumerici che va richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket” a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

La domanda non potrà riguardare interventi di durata superiore a dodici mesi, tuttavia, poiché la riduzione stabile dell’orario di lavoro può avere una durata massima di quarantotto mesi pro capite, è ammissibile richiedere per i medesimi lavoratori una proroga dell’intervento (sempre della durata massima di dodici mesi), fino al raggiungimento, per ciascuno di essi, del limite massimo di quarantotto mesi.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 ottobre 2017 – Fondo di solidarietà del credito Modifiche alle prestazioni – Schiavone

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