Fondo di integrazione salariale
Pubblicato il 18 febbraio 2016
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L’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, ha stabilito che, con Decreto Interministeriale (del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), la disciplina del Fondo di Solidarietà residuale va adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo.
Il successivo art. 29 del T.U. degli Ammortizzatori Sociali, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e che, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni contenute nell’articolo 29 citato.
In attesa della pubblicazione del Decreto di adeguamento del Fondo alla disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, l’INPS, con circolare n. 22 del 4 febbraio 2016 ha fornito le indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo stesso e sulle modalità relative alla presentazione delle istanze.
Fondo di integrazione salariale
Il Fondo di integrazione salariale assicura la tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di CIGO e CIGS e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Sono soggetti alla disciplina del Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e , qualora i datori di lavoro occupino mediamente più di quindici dipendenti, il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’Assegno ordinario.
Le prestazioni
Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro e garantisce due tipologie di prestazione, l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo ad oggi quantificato pari al 5,84%.
Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le OO.SS. comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
L’assegno è garantito:
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, i trattamenti saranno autorizzati alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in tema di contratti di solidarietà.
Pertanto, le istanze dovranno essere corredate dell’apposita scheda causale presente nell’area download della procedura di invio delle domande sul portale dell’Istituto.
E’, inoltre, necessario che la riduzione di attività abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
L’INPS, nella sua circolare n. 22/2016 ha specificato che, nelle more dell’uscita del Decreto Interministeriale, i trattamenti saranno autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati e, in particolare per le causali della CIGS, si farà riferimento:
- al D.M. n. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
- al D.M. n. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di trenta giorni e non oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.
In caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel caso di specie, per permettere una corretta rideterminazione delle ore di sospensione, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza per il tramite del modello allegato alla circolare INPS n. 201/2015.
Neutralizzazione dei termini di presentazione delle domande
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti dall’ 1 gennaio 2016 al 4 febbraio 2016, la domanda va presentata entro il 19 febbraio 2016, mentre, per la presentazione delle domande per l’assegno di solidarietà occorrerà attendere un apposito messaggio INPS.
Operatività del Fondo
Come già chiarito dal Ministero del Lavoro, nelle more della completa definizione dell’iter procedurale relativo all’adozione del Decreto Interministeriale di cui al citato art. 28, c. 4, D.Lgs. 148/2015, la nuova disciplina del Fondo di integrazione salariale, trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei confronti dei datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale.
Pertanto i suddetti datori di lavoro, per gli eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2016, potranno accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
Chiaramente, sempre dall’1 gennaio 2016, gli stessi saranno tenuti al versamento delle nuove aliquote contributive nella misura pari allo:
- 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti.
Si ricorda che è, inoltre, stabilita una contribuzione addizionale, sempre a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa.
La nuova normativa sarà, invece, applicabile ai datori di lavoro che occupano:
- mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti;
- più di quindici dipendenti;
non iscritti al Fondo residuale, solo a seguito dell’adozione del Decreto Interministeriale ed i contributi al Fondo dovranno essere versati con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ma solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto.
Presentazione delle domande
Posto che per il momento non è ancora possibile inviare domande per l’assegno di solidarietà, l’INPS ha evidenziato che la procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
L’azienda, al momento della presentazione, deve :
- selezionare il Fondo di integrazione salariale;
- indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
I dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste.
Ammortizzatori sociali in deroga
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 3223 dell’11 febbraio 2016 ha precisato che per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere:
- agli ammortizzatori sociali in deroga;
oppure
- alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Spetterà all’INPS verificare che non vi sia duplicazione delle prestazioni corrisposte alle aziende.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 148/2015 D.M. n. 31444/2002 D.M. n. 31826/2002 D.M. n. 46448/2009 INPS, circolare n. 201/2015 INPS, circolare n. 22/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 3223/2016 |
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