Fondo di garanzia PMI, adeguamento della durata fino a 15 anni
Pubblicato il 13 maggio 2021
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Il Fondo di Garanzia per far fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 è stato potenziato dal DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40.
Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.
Proprio a seguito della conversione in legge del Decreto Liquidità (DL n. 23/2020) e dell’entrata in vigore della successiva Legge di bilancio 2021, che ha apportato alcune significative modifiche, i tecnici del Fondo di garanzia Pmi hanno aggiornato le risposte alle domande più frequenti sul tema.
Dl Liquidità, novità per la garanzia pubblica riconosciuta a PMI e professionisti
Si ricordano alcune delle novità introdotte del Decreto legge 23/2020. Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito.
Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione.
La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo.
Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione), che deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
Fondo PMI, garanzia di Stato estesa alle attività pre Covid-19
Tra i chiarimenti che sono stati inseriti con la revisione delle FAQ, effettuata in data 26 aprile 2021, si legge quanto segue.
Adeguamento durata garanzia
Sarà possibile richiedere un adeguamento della durata fino a 15 anni anche per finanziamenti concessi o erogati dopo la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, ossia dal 1° gennaio 2021.
Come previsto dal comma 217, articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile procedere con il prolungamento della durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
In questo caso, la componente Rendistato, in relazione alla maggior durata, dovrebbe essere superiore alla componente Rendistato applicata al finanziamento originario di durata inferiore. Pertanto, la banca può decidere di applicare o meno il maggior tasso al cliente. In caso contrario, ossia nuova componente Rendistato inferiore alla componente Rendistato applicato al finanziamento originario, la banca è obbligata a riconoscere all’impresa, oltre al vantaggio della maggior durata, anche il vantaggio del minor tasso. Nel caso in cui la banca decida di adeguare il tasso di Rendistato, dovrebbe considerare il valore del Rendistato alla data di adeguamento della durata del finanziamento.
Inoltre, la garanzia dello Stato è elevabile fino al 100% per un'impresa che ha ottenuto una garanzia dal Fondo Pmi prima del decreto Liquidità dell’ 8 aprile 2020, ma di importo inferiore ai livelli ora consentiti, semplicemente presentando una nuova domanda di garanzia legata ad un finanziamento richiesto ex novo.
Infine, tra i requisiti di ammissibilità previsti dal Quadro temporaneo, la garanzia può essere concessa a imprese che non sono “in difficoltà” (ai sensi del Regolamento UE651/2014) e/o a imprese che non erano “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate “in difficoltà” successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.
Nuove attività ammesse
La Legge di bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di presentare richiesta di ammissione per operazioni lettera m in favore di società che presentano i seguenti codici Ateco 2007 della sezione K:
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66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanziari;
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66.19.21 – Promotori finanziari;
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66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
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66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
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