Fondo di garanzia per le Pmi. Vige l'accesso semplificato alla liquidità

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Fondo di garanzia per le Pmi. Vige l'accesso semplificato alla liquidità

Con il decreto “Liquidità” (Dl 8 aprile 2020, n. 23) il Governo ha semplificato le procedure di accesso alla liquidità, incrementato le coperture della garanzia, ampliato la platea dei beneficiari. Imprese e professionisti intenzionati ad ottenere la garanzia del Fondo Pmi, si rivolgono a Istituti bancari e confidi per l’istanza. Presentata la richiesta di garanzia, il beneficiario riceve un’e-mail di avviso.  

Con circolare n. 13 del 17 giugno 2020, il Microcredito Centrale ed Invitalia comunicano l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto. 

Fondo Pmi. Garanzia per prestiti fino a 30 mila euro 

Su prestiti fino a 30 mila euro, l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. Ne beneficiano Pmi persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ma - è qui che il decreto “Liquidità” amplia l’ambito soggettivo - si aggiungono broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificatoAllegato 4 bis ex Legge di Conversione, che va presentato non direttamente al Fondo ma alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito.

L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate dopo aver unicamente verificato che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90 per cento, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire il 100% del finanziamento. Può essere, inoltre, rilasciata anche su operazioni già erogate; tuttavia, questa è una possibilità che vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo, comunque non prima del 31 gennaio 2020.

Se la banca sospende - la sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia - le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito, la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. 

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 9 giugno 2020 - Decreto Liquidità, atteso il visto Ue sui prestiti garantiti - A. Lupoi

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