Fondo complementare al PNRR, la legge di conversione in Gazzetta
Pubblicato il 07 luglio 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio, la legge n. 101/2021 di conversione del Decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
Il decreto convertito entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ufficiale.
Il provvedimento istituisce il Fondo complementare al PNRR con una dotazione finanziaria di 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da ripartire tra i vari ministeri competenti.
Le risorse più consistenti vanno:
-
al Superbonus (circa 4,5 miliardi),
-
al ripristino delle risorse per Transizione 4.0 (circa 5 miliardi),
-
a progetti per sicurezza, verde e sociale (2 miliardi),
-
agli interventi per le aree terremotate (1,78 miliardi).
Il Fondo Complementare copre, quindi, quegli interventi che non sono inclusi nel Recovery Plan. Il decreto, infatti, detta varie misure per gli investimenti e le modalità di attuazione.
Fondo Complementare PNRR convertito, novità per il Superbonus
Per quanto riguarda il Superbonus al 110%, la legge di conversione del Fondo complementare prevede le seguenti novità:
-
per le spese per interventi effettuati dai condomini, la maxi-detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;
-
per le spese sostenute per interventi volti alla riqualificazione energetica effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2023. Tali soggetti possono usufruire della maxi-detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
-
per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: