Fondo clero, aggiornati i contributi
Pubblicato il 04 ottobre 2022
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Aggiornati i contributi dovuti per il Fondo di previdenza del clero per l’anno 2021: lo comunica l’Inps con circolare n. 108 del 3 ottobre 2022.
La misura dei contributi
Per il 2021 i contributi dovuti al Fondo clero sono stati rideterminati dal decreto interministeriale dello scorso 19 maggio (G.U. n. 144 del 22 giugno 2022) nella misura di 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili); l’importo è provvisoriamente confermato anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, per cui nessuna integrazione è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Chi deve pagare i contributi
La contribuzione al Fondo clero è obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
A norma dell’art. 5 della L. n. 903/1973, per l’accertamento di tale status è necessaria:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione dei competenti organi della confessione.
Dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, e ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Le modalità di pagamento
Sono ammessi al versamento autonomo del contributo:
- i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento;
- i ministri di culto acattolici, sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della L. n. 903/1973;
- i sacerdoti secolari cattolici e i ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.
Il pagamento è effettuato accedendo al sito Inps, nel portale dei pagamenti Fondo Clero con le seguenti modalità:
- pagamento online “pagoPA”, tramite carte di pagamento o addebito in conto corrente;
- visualizzazione e stampa dell'avviso di pagamento “pagoPA”. Scegliendo tale modalità è possibile effettuare il pagamento tramite canali sia fisici che online di banche e altri soggetti quali agenzie della banca, home banking del PSP, sportelli ATM, esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA, uffici postali.
Pagamenti cumulativi e bonifico
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero può effettuare il versamento unico a mezzo bonifico diretto in Tesoreria, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento; tale modalità è ammessa anche per le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda tale possibilità.
Per avvalersi del bonifico diretto è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della Direzione provinciale di Terni, nell’ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero, da richiedere a mezzo posta elettronica alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
I pagamenti cumulativi sono effettuati esclusivamente con bonifico all’ IBAN: IT06H0100003245321200001248, BIC: BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’area euro.
Nel campo “causale” vanno riportati i seguenti dati:
- la parola “CLERO”;
- il codice fiscale per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
- il periodo di riferimento.
L’utilizzo del bonifico è eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero.
Rimborsi
Per le eventuali domande di rimborso, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica devono presentare apposita richiesta motivata per ciascun ministro di culto, suffragata da idonea documentazione.
Se la richiesta di rimborso si riferisce ad errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, non occorre alcuna documentazione a sostegno.
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