Fondi rischi e oneri Accantonamenti ordinari
Pubblicato il 06 maggio 2016
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Nel lavoro di revisione dei principi contabili nazionali portato avanti dall'Organismo Italiano di Contabilità, ai sensi del Dlgs 139/2015, anche la bozza del principio contabile Oic 31 “Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto”, in consultazione fino al 4 giugno 2016.
Accantonamenti ai fondi in via ordinaria
La principale novità resa nella nuova bozza del principio contabile Oic 31 è che gli accantonamenti ai fondi sono da considerare sempre componenti ordinari di reddito.
Infatti, dopo che il Dlgs 139/2015, di recepimento della direttiva 2013/34/UE, ha negato la gestione straordinaria, le contropartite economiche degli accantonamenti ai fondi devono essere iscritte fra le voci dell'attività gestionale, rispettando la classificazione “per natura” dei costi ed evidenziando la caratteristica, accessoria o finanziaria, a cui si riferisce l'operazione.
Così, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi alla caratteristica accessoria si dovranno iscrivere, in via prioritaria, tra le voci della classe B del Conto economico diverse dalla B12 e dalla B13, mentre gli accantonamenti inerenti alla caratteristica finanziaria saranno collocati fra le voci della classe C del Conto economico.
Derivati con fair value negativo
Altra novità del Dlgs 139/2015 riguardo alla rappresentazione in bilancio dei fondi è quella di prevedere una specifica voce destinata alla rilevazione del fair value negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri, oltre alla eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.
Gli strumenti finanziari con fair value negativo alla data di valutazione devono, così, essere ricondotti nella voce B.3 “strumenti finanziari negativi”. In tal modo, si distinguono i contratti derivati che rappresentano una attività finanziaria (quando hanno fair value positivo) dai contratti derivati che invece sono una passività finanziaria (quando hanno fair value negativo).
Riguardo il processo di stima dei fondi che può ricomprendere il concetto di attualizzazione, l'Oic - tenendo conto che il Dlgs 139/2015 ha introdotto la disciplina dell’attualizzazione espressamente per i debiti, mentre non è stata apportata analoga modifica al trattamento contabile dei fondi rischi ed oneri - ha richiesto espressamente il parere dei partecipanti alla consultazione in ordine alla necessità di un’espressa regola contabile al riguardo.
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