Fondi immobiliari di Oicr esteri, proventi senza ritenuta
Pubblicato il 19 settembre 2019
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L’Agenzia analizza il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta ai Fondi italiani da parte di un fondo di diritto lussemburghese (Fondo Gamma), in particolare in merito alla spettanza del regime di esenzione da ritenuta alla fonte previsto dall’articolo 7, comma 3, del Dl n. 351/2001, convertito dalla Legge n. 410/2001, in relazione ai proventi corrisposti dai predetti fondi all’istante.
L’istante (società Alfa) è una società a responsabilità limitata lussemburghese, indirettamente posseduta dal Fondo Gamma, che a sua volta detiene il 100% di due fondi d’investimento alternativi (Fia) immobiliari chiusi italiani.
La società Alfa ritiene che trovi applicazione il suddetto regime di esenzione, dal momento che l’istante è un veicolo posseduto al 100% da un organismo di investimento collettivo del risparmio estero (Fondo Gamma), istituito in un paese white list, il cui Gestore è sottoposto alla supervisione e vigilanza prudenziale di un’autorità terza e indipendente (CSSF).
Proventi percepiti da Oicr esteri senza ritenuta se inclusi nella white list
L’Agenzia, nella sua risposta ad interpello n. 385/2019, riprende le definizioni date nel TUF di fondo comune di investimento e di organismo di investimento collettivo del risparmio, ponendo in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’Oicr, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti.
Ai fini fiscali, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 7 del Dl n. 351/2001, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da Oicr esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella cosiddetta white list.
Per l’identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, l’Agenzia ricorda che già nella circolare 2/E/2012 era stato chiarito che gli Oicr esteri sono quei soggetti che presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento degli Oicr italiani, che si manifestano nella pluralità degli investitori e nella vigilanza in capo al gestore.
Quindi, come rappresentato nell’istanza di interpello, dal momento che il Fondo Gamma rappresenta un patrimonio raccolto attraverso versamenti effettuati da una pluralità di investitori ed è gestito autonomamente da un gestore indipendente, oggetto di supervisione e controllo da parte di una autorità di vigilanza, di fatto si può considerare che abbia finalità di investimento simili a quelle degli Oicr italiani e che si possa considerare soggetto a vigilanza prudenziale in Lussemburgo se il gestore è assoggettato al controllo della Cssf.
In tal caso, essendo integrati tutti i requisiti richiesti, confermando quanto sostenuto dall’istante, l’Agenzia conclude che “i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Gamma nei fondi immobiliari italiani non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001”.
A ciò, poi, si aggiunge che “tale regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento”.
- edotto.com – Edicola del 25 ottobre 2018 - Regime fiscale per investimenti di fondi esteri in fondi immobiliari italiani – Pichirallo
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