Fondi esteri e stabile organizzazione, provvedimento IME in consultazione

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Fondi esteri e stabile organizzazione, provvedimento IME in consultazione

Pubblicata in consultazione pubblica la bozza provvisoria del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sull'Investment Management Exemption (IME), per dare attuazione alla presunzione legale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Come si legge nel comunicato stampa del 20 ottobre 2023, gli interessati hanno tempo fino al 3 novembre 2023 per inviare, alla casella dc.gci.accordi@agenziaentrate.it, le proprie osservazioni e proposte di modifica, secondo lo schema: tematica - paragrafo del provvedimento – osservazioni – contributo - finalità.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i contributi ricevuti e li valuterà al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva del documento.

NOTA BENE: Nei giorni scorsi anche il MEF ha posto in pubblica consultazione un decreto di attuazione della c.d. Investment management exemption.

Per approfondire si rinvia al post: "Veicoli di investimento non residenti: consultazione pubblica".

Vediamo in cosa consiste la norma che ha modificato il Tuir e che ha come finalità quella di scongiurare che lo svolgimento di attività di gestione in Italia da parte del gestore estero si configuri come stabile organizzazione (SO).  

Investment management exemption, normativa di riferimento

La Legge di bilancio per il 2023, con il comma 255 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 162 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l'attività di gestione degli investimenti.

A tal fine, il legislatore prevede alcune condizioni per far valere la suddetta presunzione legale di indipendenza dal veicolo d’investimento non residente.

Una di esse è che il soggetto residente – o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti allo stesso gruppo - riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata da idonea documentazione.

La modifica apportata al TUIR, dunque, assegna all’Amministrazione finanziaria il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla remunerazione ricevuta per l'attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, oppure dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti allo stesso gruppo.

La bozza di provvedimento posta in pubblica consultazione, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i criteri di applicabilità delineati dall'Ocse, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, in base al principio di libera concorrenza.

Nello specifico, la bozza distingue le prestazioni del soggetto residente (imprenditori, società di persone, società ed enti commerciali, enti non commerciali) o della SO di quello non residente (ex articolo 162 del Tuir), nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo, tra:

  1. servizi di gestione degli investimenti;
  2. servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti;

resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate.

Prezzi di trasferimento, quale metodo di determinazione?

Sottolinea l’Agenzia delle entrate nella bozza del provvedimento provvisorio che la valorizzazione dell’operazione associata a un’operazione consistente nella prestazione, da parte dei soggetti suddetti, di uno o più servizi di gestione o connessi, in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.

I criteri per individuare il metodo più appropriato di valorizzazione del compenso dell’asset manager sono i seguenti cinque:

  1. punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
  2. adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione;
  3. disponibilità di informazioni affidabili in relazione a operazioni comparabili tra imprese indipendenti;
  4. grado di comparabilità tra i servizi dell’asset manager e i servizi tra imprese indipendenti;
  5. strategie aziendali perseguite dalle parti.

Servizi di gestione degli investimenti e servizi connessi, quali sono?

Per servizi di gestione degli investimenti, resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate, si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

  • gestione degli investimenti: acquisto, vendita e negoziazione di strumenti finanziari, nonché crediti,
  • attività di amministrazione del patrimonio raccolto: servizi legali e contabili, informazioni, valutazione e pricing;
  • attività di commercializzazione: offerta, invito a offrire o messaggio promozionale.
NOTA BENE: Ai fini della valorizzazione delle suddette attività, in base al principio di libera concorrenza, l’Agenzia ritiene che il metodo più appropriato sia quello del confronto di prezzo, stabilendo che in subordine si utilizzi il metodo transazionale di ripartizione degli utili, sulla base dell’analisi dei rischi sostenuti dalle imprese coinvolte.

Per servizi connessi o strumentali all’attività di gestione degli investimenti resi in nome o per conto del veicolo o delle sue controllate, si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

  1. promozione e sviluppo della gestione degli investimenti, come per esempio la consulenza prestata in materia di investimenti;
  2. attività ausiliarie quali lo studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, l’elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie.
NOTA BENE: Per questa seconda categoria di attività non viene indicata una metodologia standard da preferire alle altre; l’Agenzia precisa solo che il criterio deve essere selezionato, sulla base delle circostanze del caso, in uno di quelli delineati dalle Linee Guida dell’OCSE.
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