Compensazioni fiscali e contributive: i Consulenti del lavoro sulle novità

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Compensazioni fiscali e contributive: i Consulenti del lavoro sulle novità

Con la circolare n. 3 del 28 febbraio 2024, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro illustra le principali novità in tema di compensazioni fiscali e contributive introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Il documento offre un quadro riepilogativo soffermandosi sulle seguenti tematiche:

  • modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione e le limitazioni in F24;
  • tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL;
  • inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione per importi superiori a 100 mila euro.

La finalità è quella di contrastare le frodi di natura tributaria nonché consentire i controlli di spettanza dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate e bloccare le deleghe di pagamento contenenti crediti non spettanti.

La nuova disciplina trova applicazione a partire dal 1° luglio 2024.

Compensazione fiscale

La compensazione fiscale può essere definita:

  • orizzontale o “esterna” che consiste nella compensazione di debiti e crediti di diversa natura;
  • verticale o “interna” he consiste nella compensazione di debiti e crediti che appartengono alla medesima tipologia di imposta, non chiesti a rimborso.

La compensazione “orizzontale” dei crediti e debiti tributari e contributivi può essere effettuata entro un limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Compensazione fiscale orizzontale

La compensazione orizzontale:

  • può essere effettuata esclusivamente con modello F24;
  • il modello F24 deve essere compilato e presentato anche qualora il saldo finale risulti pari a zero;
  • il saldo finale del modello F24 non può mai essere negativo.

Si evidenziano le seguenti limitazioni:

  • la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
  • apposizione del visto di conformità obbligatorio per la dichiarazione contenente i crediti relativi alle imposte dirette, indirette, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • divieto di divieto di compensazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per le c.d. “società di comodo”;
  • divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (a titolo esemplificativo si tratta delle a titolo esemplificativo le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura). Inoltre, per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento, comprensivi anche di tutti gli oneri accessori.

Compensazione in F24

La Legge di Bilancio 2024 allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

NOTA BENE: La finalità dell’estensione anche ai crediti Inps e Inail è quella di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.

Nello specifico, nel caso in cui i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica la mancata esecuzione della delega in via telematica al soggetto che l’ha trasmessa. In  tal caso, per ciascuna delega non eseguita, si applica la sanzione amministrativa:

  • del 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro;
  • di 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro,

Entro 30 giorni il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

La legge di Bilancio 2024 ha, altresì, introdotto il divieto di compensazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Utilizzo dei servizi telematici per le deleghe di pagamento f24

A partire dal 1° luglio 2024 vige l’obbligo di effettuare i versamenti tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni e a prescindere dall’importo del saldo finale.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Limiti e differenze

Con la nuova disciplina è preclusa la possibilità di utilizzare la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi di importi superiori a 100 mila euro.

Tale impossibilità si aggiunge alla norma esistente sulla preclusione alle compensazioni in presenza di debiti su ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Tuttavia, si evidenziano le seguenti differenze tra le due discipline:

  • integrato il presupposto applicativo del nuovo divieto, viene completamente inibita la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione orizzontale;
  • ai sensi dell’art. 31 del decreto legge n. 78/2010 è vietata la compensazione “fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro (…)”.

Inoltre, il limite dei 1.500 euro trova applicazione per la compensazione dei soli crediti di natura erariale, diversamente la norma contenuta nella legge di Bilancio 2024 considera i crediti di varia natura (erariale, contributiva, quadro RU del modello Redditi, ecc.).

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria si evidenzia che:

  • nel caso della violazione della disposizione dell’art. 31 del decreto legge n. 78/2010, è prevista espressamente l’applicazione della “sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato” e il versamento effettuato si considera andato a buon fine;
  • nel caso della compensazione effettuata in violazione della nuova disciplina, il relativo versamento si considera non effettuato, ritrovandosi il contribuente esposto alla ordinaria disciplina sanzionatoria prevista nell’ordinamento per l’omesso versamento di imposte.

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