Flussi finanziari dall’estero, lo stop della ritenuta con ricadute

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Il blocco delle ritenute sui flussi finanziari dall’estero ha ricadute da considerare in dichiarazione (consulta l'articolo "Bonifici dall’estero: addio ritenuta del 20%, subito le restituzioni").

Il provvedimento 24663/E/2014, in realtà, opera il differimento al 1° luglio 2014 dell'entrata in vigore della ritenuta automatica del 20% da parte degli intermediari sui redditi delle persone fisiche derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, ma il Mef con il comunicato 46/2014 ha annunciato che la norma sarà abrogata.

Con l’immediatezza del prelievo si era sollevati dall'obbligo di compilare il quadro RW per le attività finanziarie.

La legge europea 2013, con l’intervento sull'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990, ai fini dell'esonero dalla compilazione del quadro RW, poneva il pagamento di una qualsiasi forma di ritenuta sui redditi prodotti da attività finanziarie detenute all'estero. Pertanto ora l’obbligo è ripristinato.

A semplificare gli adempimenti del caso ci penseranno i nuovi standard Ocse, che prevedono lo scambio di informazioni in automatico.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Bonifici esteri, via la tassa torna RW - Tamburro

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