Fisco e società estinte: accertamento necessario per la responsabilità dei soci
Pubblicato il 14 febbraio 2025
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Il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, co. 3, c.c., determina il limite massimo della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta e costituisce una condizione dell’azione legata all’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria, ma non alla legittimazione passiva dei soci.
Se detto presupposto venga contestato, deve essere provato dal Fisco con un avviso di accertamento autonomo (art. 36, co. 5, D.P.R. n. 602/73), senza che la mancata riscossione di somme escluda automaticamente l’interesse ad agire, che può fondarsi anche su beni e diritti trasferiti ai soci o sulla necessità di escutere garanzie.
Tale verifica non può avvenire nel giudizio di impugnazione promosso dalla società contro l’accertamento fiscale, nemmeno se proseguito dagli ex soci dopo la cancellazione, poiché richiede un procedimento accertativo separato.
Responsabilità tributaria ex soci: accertamento Fisco e limiti riscossione post liquidazione
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 3625 del 13 febbraio 2025, sono tornate a pronunciarsi in tema di responsabilità degli ex soci di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese per debiti tributari non pagati.
Le SU, in particolare, erano state chiamate a rispondere alla questione sollevata dalla Sezione Tributaria della Cassazione concernente la condizione stabilita dall’art. 2495 c.c., che consente ai creditori sociali di far valere i propri crediti nei confronti dei soci dopo la cancellazione della società.
Era stato chiesto se tale condizione incidesse sull’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria o, invece, sulla legittimazione passiva del socio ai fini della prosecuzione del processo inizialmente instaurato contro la società.
Si trattava di stabilire, inoltre, se tale qualificazione rientrasse in una condizione dell’azione o in un requisito di legittimazione, e quali implicazioni derivassero in materia di onere della prova.
La questione, peraltro, andava esaminata anche alla luce del carattere impugnatorio e di merito del processo tributario e della sua natura dinamica, che consente una ridefinizione dell’interesse ad agire fino al momento della decisione.
Fatti di causa
Nella vicenda esaminata, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata in liquidazione per l'anno 2006, ricalcolando il volume d'affari IVA e il reddito ai fini IRES e IRAP.
La società aveva impugnato l’avviso di accertamento, ottenendo parzialmente ragione dalla Commissione Tributaria Provinciale.
La medesima società, tuttavia, era stata successivamente cancellata dal Registro delle Imprese.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, chiamando in causa gli ex soci della società, sostenendo che fossero responsabili per i debiti sociali, pur in presenza di un bilancio finale negativo.
Principi giurisprudenziali richiamati
Nel dirimere le due questioni, le Sezioni Unite hanno richiamato precedenti pronunce, quali, in primo luogo, le sentenze a Sezioni Unite del 2013 (nn. 6070, 6071 e 6072), con le quali è stato stabilito che la cancellazione di una società ha effetto costitutivo immediato, generando una successione processuale dei soci nei debiti sociali, ma solo entro i limiti di quanto ricevuto dal bilancio finale di liquidazione.
A seguire, hanno fatto riferimento ad alcuni orientamenti giurisprudenziali di legittimità non del tutto univoci e collimanti.
Secondo un primo orientamento, l’interesse ad agire del creditore (Agenzia delle Entrate) non è escluso dall’assenza di somme ricevute dagli ex soci, poiché potrebbero esserci beni o crediti trasferiti indirettamente.
Un secondo orientamento richiede invece una prova rigorosa della percezione di somme per poter considerare gli ex soci responsabili.
Per un terzo orientamento, la riscossione della quota di liquidazione incide sulla legittimazione ad causam del socio, che deve provarla se contestata, anche in Cassazione ex art. 372 c.p.c..
Cosa ha deciso la Cassazione sulla responsabilità degli ex soci?
A conclusione della propria analisi, le Sezioni Unite hanno enunciato alcuni principi, sottolineando come i dubbi sollevati dal giudice rimettente fossero ingenerati non tanto da un conclamato contrasto di orientamenti quanto da talune incertezze insite nell’adattamento all’ambito tributario di un assetto ricostruttivo già consolidatosi in quello civilistico.
In tema di responsabilità degli ex soci limitatamente responsabili per i debiti tributari di una società cancellata dal Registro delle Imprese, - si legge nella decisione - la riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione costituisce sia il limite massimo della loro esposizione debitoria, sia una condizione dell’azione, rilevante ai fini dell’interesse ad agire del Fisco, ma non ai fini della loro legittimazione passiva.
Se contestata, l’avvenuta riscossione deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria, mediante la notifica di un autonomo avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73. Tuttavia, l’interesse ad agire del Fisco non viene meno per il solo fatto che i soci non abbiano ricevuto somme, potendo fondarsi su altri elementi, come il trasferimento ai soci di beni e diritti non inclusi nel bilancio finale di liquidazione o la necessità di escutere eventuali garanzie.
La verifica della riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione, essendo un elemento da accertare in un procedimento diretto specificamente nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/73, non può essere esaminata nel giudizio di impugnazione promosso dalla società contro l’avviso di accertamento originariamente notificato ad essa.
Questo vale anche se il giudizio prosegue nei confronti degli ex soci a seguito della cancellazione della società, in quanto successori processuali, poiché tale questione riguarda un profilo autonomo che deve essere oggetto di un distinto procedimento accertativo.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società in liquidazione per l’anno 2006. Dopo la cancellazione della società, il Fisco ha agito nei confronti degli ex soci per il recupero dei debiti tributari. |
Questione dibattuta | Se, dopo la cancellazione della società, la responsabilità degli ex soci per i debiti tributari dipenda dalla riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione e se tale presupposto debba essere provato dall’Agenzia delle Entrate. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La riscossione di somme dal bilancio finale di liquidazione costituisce il limite massimo della responsabilità del socio e una condizione dell’azione rilevante per l’interesse ad agire del Fisco. Se contestata, deve essere provata con un avviso di accertamento autonomo e non può essere esaminata nel giudizio di impugnazione promosso dalla società. |
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