FIS, istruzioni operative per il conguaglio degli ANF arretrati
Pubblicato il 27 febbraio 2023
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Con il messaggio 23 febbraio 2023, n. 795, l’Istituto Previdenziale, integrando parzialmente il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022, fornisce nuove indicazioni operative in merito alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF), a carico dei Fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (FIS), a partire dal 1° gennaio 2022.
Per il conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice causale già in uso “L023” avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 - Assegno di integrazione salariale”.
Istruzioni operative
L’Inps pubblica le istruzioni operative in merito alla compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’elemento “InfoAggcausaliContrib” dovrà essere compilato nel seguente modo:
- nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Il codice dovrà essere utilizzato sia per il conguaglio del mese corrente sia per il conguaglio degli ANF arretrati (a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al mese precedente a quello corrente);
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’Anno mese di riferimento;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
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