Finto divorziato Falso e sostituzione di persona
Pubblicato il 11 agosto 2016
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La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato la condanna per falso e sostituzione di persona a carico di un uomo, sposato, che aveva intrapreso una relazione con un’altra donna dicendole di essere separato dalla moglie, di aver chiesto il divorzio e di avere concrete prospettive di un annullamento da parte della Sacra Rota.
Sicché erano cominciati i preparativi per il matrimonio, con rito religioso, tra l’uomo e l’amante ed era anche stato concepito un figlio.
Qualche tempo dopo, tuttavia, insospettiti dal ritardo nel presentare la documentazione attestante il divorzio e l’annullamento del primo matrimonio, la donna ed i genitori di lei, a seguito di autonome indagini, avevano scoperto che non soltanto l’uomo non si era mai separato dalla moglie, ma anche che aspettava un figlio da quest’ultima.
Sostituzione di persona Vantaggio ampio
Avverso la condanna in appello per sostituzione di persona ex art. 494 c.p., l’imputato lamentava in particolare che la mera volontà di assecondare e non irritare la propria partner ricorrendo all'inganno, non integrasse il vantaggio richiesto dalla norma penale, quale elemento costitutivo del reato contestato.
Invero - chiarisce la Corte Suprema respingendo la censura – la nozione di vantaggio è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso molto ampio, andando a ricomprendere qualunque beneficio anche lecito e di natura non patrimoniale. Vantaggio, dunque, non necessariamente da qualificarsi termini economici, ma che può anche corrispondere ad un mutamento esistenziale percepito come positivo dall'agente o ad un accrescimento delle opportunità.
Non si vede perciò – proseguono gli ermellini – per quale motivo debba essere escluso dalla nozione di vantaggio, in tali termini delineata, l’aver instaurato e comunque mantenuto, per un apprezzabile lasso di tempo, una relazione affettiva e di convivenza con altra donna.
Sussiste parimenti, nell'ipotesi de quo, l’elemento soggettivo della fattispecie ex art. 494 c.p. – connotata da dolo specifico – posto che tutto l’agire dell’imputato è stato finalizzato, secondo la Corte, alla costituzione ed al mantenimento del rapporto clandestino.
Confermata altresì - con sentenza n. 34800 del 10 agosto 2016 - la condanna per falso, relativamente alla presentazione di falsa documentazione necessaria per la celebrazione delle seconde nozze, attestante, in particolare, la sentenza di divorzio passata in giudicato, lo stato di famiglia e civile, la celebrazione di battesimo ad uso matrimonio.
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