Fine mandato, la deducibilità vuole la data certa
Autore: eDotto
Pubblicato il 23 maggio 2008
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Con la risoluzione n. 211/E/2008, l’agenzia delle Entrate – confermando l’orientamento espresso dall’Associazione dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 125 del 1995 – precisa che l’accantonamento per il trattamento di fine mandato (tfm) per gli amministratori è deducibile per competenza, a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. In altri termini, si fa esplicito richiamo all’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir proprio perché si parte dal presupposto che si tratti di rapporti risultanti da data certa. Ne consegue che anche ai fini della deducibilità dell’accantonamento per il trattamento di fine mandato per gli amministratori è necessario che il diritto risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Nel caso in cui, invece, il diritto sia sorto successivamente all’inizio del mandato amministrativo, l’accantonamento non è deducibile per competenza ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del Tuir. Per conferire data certa al diritto si può far affidamento all’estratto notarile del libro verbali assemblee, alla vidimazione notarile del libro stesso ai sensi dell’articolo 1 del 14 luglio 1937, n. 1666 o alla notifica all’amministratore della delibera che gli attribuisce l’indennità o all’invio allo stesso con raccomandata di copia dell’atto. Se il diritto all’indennità non risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’indennità di tfm per gli amministratori è deducibile nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento, ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del Tuir e il corrispettivo percepito dagli amministratori è assoggettato a tassazione ordinaria.
- ItaliaOggi, p. 43 – Trattamento di fine mandato, deducibilità per cassa – Mazzei
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